Concorso per 536 allievi marescialli ruolo ispettore arma carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
| REGIONE | LAZIO |
| PROVINCIA | ROMA |
| COMUNE | ROMA |
| PUBBLICAZIONE |     05-01-2019     |
| SCADENZA |     03-02-2019     Questo concorso è scaduto |
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2019
Concorso (Scad. 3 febbraio 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di
servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma
2-bis, lett. a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3
e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e
brigadieri dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede,
per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata
nei diciotto mesi precedenti subordinatamente a una «motivata
determinazione ministeriale»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il parere dell'avvocatura generale dello stato del 17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare
applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la lettera n. 126/1-3 IS del 26 novembre 2018 con cui il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per il 9° concorso triennale per
cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD REG2018 204104 del 17 dicembre 2018 con
cui lo Stato Maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla
osta» all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 9°
concorso triennale di cinquecentotrentasei allievi marescialli del
ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso triennale di
cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita'
di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di
cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori
dell'Arma dei carabinieri.
2. Dei cinquecentotrentasei posti messi a concorso:
a) centododici sono riservati:
al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
ai diplomati delle scuole militari dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica;
agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti
requisiti;
b) cinque sono riservati ai candidati orfani o coniugi di
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di
grandi invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno
devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
4. Con successivo decreto sara' indetto il concorso per
l'ammissione al 9° corso triennale di ventiquattro allievi
marescialli riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati
in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego
presso reparti/enti/uffici situati nella provincia di Bolzano o
aventi competenza regionale.
5. E' stabilito in ventidue il numero dei vincitori del concorso
di cui al comma 1 da formare nelle specializzazioni in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi
dell'art. 683, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n.
66/2010.
6. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui all'art. 3, i candidati hanno facolta' di esprimere preferenza
per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni di cui al
comma 5.
7. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
8. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
9. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e
«www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri (ivi
compresi gli appartenenti al Ruolo forestale), nonche' gli allievi
carabinieri che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo art. 9;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell'anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui
modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno
di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano
superato il giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il
consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilita'
genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato
servizio militare per una durata non inferiore alla ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni. Gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo
dell'Arma dei carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell'anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e
integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di
non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ma di conseguirlo al termine dell'anno scolastico
2018-2019, dovranno far pervenire immediatamente, al momento del
rilascio, qualora idonei, e comunque entro il 30 luglio 2019,
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'avvenuto
conseguimento.
4. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonche' al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi
articoli 10 e 12.
5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
precedente comma 4, fatta eccezione per l'eta', devono essere
mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
6. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
7. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3
Domanda di partecipazione
al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password); le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it;
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo;
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati minorenni dovranno consegnare all'atto della
presentazione della prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
8. Il candidato, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', all'indirizzo e-mail
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, ogni variazione del recapito
indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente
imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la
quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola marescialli e brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
k) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
l) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell'esercito,
della marina o dell'aeronautica;
m) se e' assistito dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri;
n) se e' orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'art. 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68;
o) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6
per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia
di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato B;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 legge 9 agosto 2013, n. 98. Il
candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
r) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate
nell'allegato C, nella quale intende sostenere la prova facoltativa
di lingua;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del garante per
la protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta
ricevuta dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
10. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di
posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti.
Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa
documentazione probatoria dovra' essere inviata solo dai candidati
risultati idonei alla prova scritta, con le modalita' indicate nel
successivo art. 11, comma 8. Eventuali modifiche delle modalita' di
consegna dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza saranno
comunicati con successivo avviso.
12. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro
presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
13. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.
14. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta
esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4
Istruttoria delle domande
dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui
all'art. 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata,
segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della
graduatoria di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale
qualificato conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risultera' superiore a 1000 (mille)
unita', per ogni gruppo di almeno cinquecento candidati potra' essere
nominata, con provvedimento del direttore generale del personale
militare o di autorita' da lui delegata, apposita sottocommissione,
in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente
potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati
ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera
fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnati alla
commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi
il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore
attitudinale», membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali
dell'Arma dei carabinieri.
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7
Prova preliminare
1. I candidati saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - a una prova preliminare, che avra' luogo presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 - 00191 Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano - San Pietro» della metropolitana - linea A, con la
linea bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma - Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della metropolitana - linea A.
La prova avra' inizio indicativamente a partire dal 18 febbraio
2019, dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e
modalita' della prova sono indicati nell'allegato D del presente
decreto.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08,30
alle 09,45, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09,45, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni
varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e'
sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
3. L'ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 9 febbraio
2019, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e
www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 -
00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalita' sara' data
notizia del mancato svolgimento della prova, qualora in base al
numero dei candidati non fosse ritenuto opportuno effettuarla. Resta
pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la
pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per
lo svolgimento della prova.
4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza
attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un'ora
prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera a
inchiostro indelebile nero e di un documento d'identita' provvisto di
fotografia e in corso di validita'.
5. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento
volontario, in carta semplice, conforme all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore. La mancata
presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del
candidato minorenne.
6. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo
svolgimento della prova e' necessario ricorrere a piu' di una
sessione, non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
candidati interessati alla concomitante partecipazione a prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute
in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette
norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
8. Durante la prova non sara' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i
membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da
scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie; e' vietato altresi' l'uso di apparecchi telefonici o
ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. La
mancata osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione
dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice;
analogamente verra' escluso il candidato che venga sorpreso a
copiare.
9. In base all'esito della correzione e valutazione della prova
preliminare verra' formata una graduatoria, al solo fine di
individuare i candidati da ammettere alle successive prove di
efficienza fisica, di cui al successivo art. 9, alle quali saranno
ammessi i primi 2.800 candidati compresi nella citata graduatoria,
nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo
candidato ammesso.
10. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalita'
di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, saranno resi noti,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
indicativamente a partire dall'8 marzo 2019, nel sito web
www.carabinieri.it, nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
11. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla
pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potra' prendere
visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al
concorso, del questionario somministratogli, della griglia di
correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 8
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti
psico-fisici, all'atto della presentazione dovranno produrre i
seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in
data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo
diverse indicazioni:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 2 gennaio 2019 ovvero dovra' essere
valido fino al 1° gennaio 2020. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti psico-fisici;
c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data
non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
f) per i candidati di sesso femminile dovranno altresi'
produrre referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione e' da calcolare nel computo dei cinque
giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 10,
comma 10;
di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti psico-fisici;
g) per i militari in servizio dell'Arma dei carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto
rilasciato dalle infermerie competenti;
h) per i candidati ancora minorenni, all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui
all'allegato F al bando, sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo
indicativamente a partire dall'11 marzo 2019, saranno svolte secondo
le modalita' e i criteri indicati nell'allegato G, che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al
seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed
eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato
Allegato G, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la
verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri.
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale
del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le
modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non
siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma
1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del referto di
ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di
tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le
modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. Le candidate che,
all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti
psicofisici, non presentano il referto di ecografia pelvica e non
hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse dal concorso.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla
richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con
la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per
i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione,
conforme al modello riportato nell'allegato H, dovra' essere
sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata
al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F, che fa
parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la
responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. Potra' essere richiesta documentazione
sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del
concorrente degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita'
psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal
punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare di cui al DM 04/06/2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2;
apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito); apparato locomotore
superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato
uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie
per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione);
campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale
(sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la
PRK ed il LASIK).
5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa ai concorsi delle Forze armate.
6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per coloro
i quali e' previsto;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati
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