In Liechtenstein, l'AG (Società per Azioni), può essere costituita sia da residenti che da non residenti purché questi ultimi conferiscano un capitale minimo pari a 50.000 franchi svizzeri, interamente versato, all'atto della costituzione, in una banca del Liechtenstein od elvetica. La società, una volta iscritta nel Pubblico Registro, con contestuale versamento di un'imposta di registro pari al 3% del capitale, può operare dopo due giorni come entità munita di autonomia patrimoniale perfetta. I sottoscrittori del capitale azionario possono essere sia persone fisiche che giuridiche di qualunque nazionalità. Le azioni possono essere sia nominative, che, più frequentemente, al portatore. Questo ultimo aspetto consente al titolare di poter mantenere l'anonimato; del suo nome non verrà fatta menzione neppure nel Pubblico Registro, potendo costituire la società attraverso un fiduciario (es.: un avvocato locale), che ne avrà anche la gestione. Inoltre, come è logico supporre, la circolazione dei titoli potrà avvenire con la semplice disponibilità materiale o giuridica degli stessi da parte del cessionario. Non esistono limiti all'oggetto sociale indicato dalla società; delle restrizioni di carattere amministrativo sussistono per il settore bancario ed amministrativo. L'apertura di una filiale nel Principato necessita di una licenza amministrativa e di un capitale adeguato pari a 10.000.000 di franchi svizzeri. |
nessuna delle alternative proposte |
Risposta tratta da : Ragionamento critico verbale Regione Campania Quiz - 2175 posti a tempo indeterminato - Nuovi concorsi per 950 laureati e 1225 diplomati a tempo indeterminato presso vari enti della Regione Campania |
di seguito le risposte errate:
 può essere detenuto esclusivamente da una persona fisica
 può essere detenuto solo da una persona giuridica
 deve essere versato esclusivamente in una banca del Liechtenstein
 deve essere diviso in quote
