L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi: a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi"; tale definizione attiene: |
Al "Servizio fiduciario". Circa 41% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Codice amministrazione digitale Ospedale dei ColliQuiz 8 collaboratori amministrativi 2020Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 8 Collaboratori Amministrativi Professionali, categoria D - 2020 - Banca dati UFFICIALE |
di seguito le risposte errate:
 Al "Servizio elettronico di recapito certificato".
 Al "Servizio elettronico di recapito certificato qualificato".
 Al "Certificato qualificato di firma elettronica".

Circa 41% degli utenti ha risposto correttamente