A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria: |
È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione. Circa 49% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Contratti pubblici Ospedale dei ColliQuiz 8 collaboratori amministrativi 2020Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 8 Collaboratori Amministrativi Professionali, categoria D - 2020 - Banca dati UFFICIALE |
di seguito le risposte errate:
 È comunque obbligatorio il certificato di verifica di conformità.
 Non è richiesto né il certificato di verifica di conformità né il certificato di regolare esecuzione.
 Il certificato di verifica di conformità deve essere sostituito obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione.

Circa 49% degli utenti ha risposto correttamente