L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, prevede che la pensione quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite dei 5.000 euro lordi annui. Tale disposizione non trova applicazione: |
nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza e titolari di trattamento pensionistico "Quota 100", ai quali sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all'emergenza COVID-19 |
Risposta tratta da : Prestazioni erogate INPSQuiz Selezioni verticali 2020 - Area C - Selezioni verticali INPS 2020 - Area C |
di seguito le risposte errate:
 nei confronti dei dipendenti delle aziende sanitarie locali riassunti con un contratto di lavoro dipendente
 nei confronti del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile richiamato in servizio
