L'indennità di maternità, paternità e congedo parentale compete ai lavoratori e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, contributi pari: |
ad una mensilità, con aliquota maggiorata, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile |
Risposta tratta da : Prestazioni erogate INPSQuiz Selezioni verticali 2020 - Area C - Selezioni verticali INPS 2020 - Area C |
di seguito le risposte errate:
 ad una mensilità, con aliquota maggiorata, nell'anno in cui si fruisce della maternità, paternità o del congedo parentale
 a tre mensilità di contribuzione, con aliquota maggiorata, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile
