L'indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro |
E' riconosciuta ai lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro per eventi di malattia insorti oltre il 28° giorno ed entro 180 giorni dallo sbarco |
Risposta tratta da : Prestazioni erogate INPSQuiz Selezioni verticali 2020 - Area C - Selezioni verticali INPS 2020 - Area C |
di seguito le risposte errate:
 E' la prestazione economica, specifica del settore marittimo, riconosciuta ai sensi della legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (cosiddetta "Legge Focaccia")
 E' riconosciuta ai sensi dell'art 6 del RDL 1918 del 1937 ai lavoratori marittimi per eventi di malattia insorti durante l'imbarco
