Dispone l'art. 18-bis, O.P. - Colloqui a fini investigativi - che il personale della DIA e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. n. 152/1991, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta DIA e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. Le citate disposizioni si applicano anche agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza? |
Si, se designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico Circa 67% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Ordinamento penitenziario Polizia Penitenziaria Quiz - Concorso pubblico a 4 posti nel profilo professionale di Vice Revisore Tecnico |
di seguito le risposte errate:
 No, le citate disposizioni trovano applicazione solo per i responsabili di livello almeno provinciale dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo
 No, le citate disposizioni trovano applicazione solo per i responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo
 No, per espressa previsione legislativa

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