Ai sensi dell'art. 30 O.P. |
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, é punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, é punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. Circa 58% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Ordinamento penitenziario Polizia Penitenziaria Quiz - Concorso pubblico a 7 posti nel profilo professionale di vice Direttore Biologo |
di seguito le risposte errate:
 Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre cinque ore e per non più di dieci, é punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, é punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
 Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre giorni e per non più di dodici, é punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, é punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
 Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre due giorni e per non più di cinque, é punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, é punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Circa 58% degli utenti ha risposto correttamente