In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. Questo è il primo comma dell'articolo |
41-bis O.P. Circa 82% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Ordinamento penitenziario Polizia Penitenziaria Quiz - Concorso pubblico a 7 posti nel profilo professionale di vice Direttore Biologo |
di seguito le risposte errate:
 Non è stata mai disciplinata tale specifica situazione
 41-ter O.P.
 non è il primo comma, bensì il secondo dell'articolo 41 O.P.

Circa 82% degli utenti ha risposto correttamente