Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispongono gli artt. 2919-2929 c.c. afferenti gli effetti della vendita forzata e dell'assegnazione. |
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi. Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto civile Ministero dell'Interno Quiz - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia |
di seguito le risposte errate:
 Se oggetto della vendita forzata è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, possono farle valere anche nei confronti dell'acquirente di buona fede.
 Nella vendita forzata ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa può essere impugnata per causa di lesione.
 In ogni caso l'acquirente può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente