I concessionari del servizio della riscossione possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche. Al riguardo il D.Lgs. n. 112/1999 stabilisce, tra l'altro, che.... |
L'attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di società nei confronti delle quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, né delle società controllate e collegate. Circa 55% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Contabilità pubblica M.E.F. Quiz - Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 30 unità di personale della terza area, fascia retributiva F1, profilo informatico |
di seguito le risposte errate:
 Si previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze devono tuttavia tenere per tale servizio separata contabilità
 Tale attività può essere svolta attraverso le stesse strutture ed uffici addetti al servizio nazionale della riscossione.

Circa 55% degli utenti ha risposto correttamente