A norma di quanto dispone il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del Reg. (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale Reg. ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, è punito: |
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Circa 45% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Legislazione alimentare Comune di Roma Quiz - Procedura selettiva pubblica per n.57 posti nel profilo professionale di Dietista cat. D - posizione economica D1 - famiglia Educativa e Sociale |
di seguito le risposte errate:
 Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
 Con l'ammenda fino a euro 100.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.
 Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 45.000.

Circa 45% degli utenti ha risposto correttamente