Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001), se il procedimento disciplinare si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale, l'autorità competente: |
Ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. Circa 42% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A. Comune di Roma Quiz - Procedura selettiva pubblica per il conferimento di n.110 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia Economico - Amministrativa e Servizi di Supporto |
di seguito le risposte errate:
 Ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di dodici mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
 Ha il potere discrezionale di riaprire o meno il procedimento disciplinare concluso.
 D'ufficio deve entro il termine di tre mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

Circa 42% degli utenti ha risposto correttamente