I compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Imprese |
L'impresa di assicurazione risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) (Banche, SIM, ecc.) cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) Circa 65% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto previdenziale e assicurativo APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
 L'impresa di assicurazione non è tenuta a rispondere in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione d) del RUI (Banche, SIM, ecc.) cui abbia dato incarico poiché le responsabilità sono esclusivamente dell'intermediario in oggetto. Questo è valido per qualsiasi intermediario iscritto al RUI
 L'impresa di assicurazione risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) (Banche, SIM, ecc.) cui abbia dato incarico, ma non di quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), in quanto ne sarà responsabile l'intermediario stesso
 L'impresa di assicurazione non è tenuta a rispondere in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione d) del RUI (Banche, SIM, ecc.) cui abbia dato incarico poiché le responsabilità sono esclusivamente dell'intermediario in oggetto

Circa 65% degli utenti ha risposto correttamente