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Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente oimplicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.
 
Ora le regole di esperienza, alle quali deve obbedire chi fa del diritto, sono della più varia natura e in questa varietà sta un'altra delle ragioni per cui il compito della scienza, che le deve scoprire, è straordinariamente vasto e duro.
Anche quelli, e non sono molti, i quali si sono resi conto della distinzione che ho cercato poco fa di mettere in chiaro pensano, soprattutto, alle leggi logiche, alle quali soggiacciono i fenomeni del diritto.
Per esempio le leggi dell'interpretazione, le quali costituiscono il gruppo più appariscente, o almeno più noto, tra codeste regole, sono, appunto, nient'altro che regole logiche; difatti il comando giuridico opera, anzitutto, per le vie del pensiero; i modi del suo operare sono, anzitutto, il conoscere e il far conoscere; il suo primo strumento è, pertanto, il linguaggio; così le regole del linguaggio servono, prima di tutto, a chi tocca comandare per far capire ciò che comanda e a chi tocca obbedire per capire ciò che gli è comandato.
Basterebbe, quanto a difficoltà, aver constatato come le regole, che cerchiamo, si contengano nel campo della logica poiché non ci sono, dopo tutto, vie più misteriose di quelle che sono percorse dal pensiero.
Ma vero è che le regole logiche non sono che uno dei gruppi delle innumerevoli regole le quali governano i fenomeni del diritto. Ce ne sono, accanto a esse, di ogni altro genere: psicologiche, fisiologiche, sociologiche, economiche e perfino fisiche, da tenere in conto. Già, è sufficiente riflettere, ancora a proposito della manifestazione del pensiero, come accanto alla logica esista la fisica del linguaggio, per doverne concludere che, nel campo stesso del comando, la logica non basta; e sono proprio i cultori del diritto processuale che, con le note polemiche sulla oralità e sulla scrittura, hanno occasione di saggiare più degli altri l'importanza di quest'altro settore dei risultati delle loro ricerche. Ma, poi, è decisivo riflettere come, in ultima analisi, il comando non serva senza la sapienza della sua attuazione, che vuol dire senza l'applicazione delle sanzioni, le quali ognun sa che si risolvono nell'uso della forza, onde l'operatore del diritto non può limitarsi a comandare ma, per farsi ubbidire, deve spingersi a quella che si chiama la esecuzione forzata dei suoi comandi; ora qui è precisamente a regole fisiche e perfino biologiche che egli deve, a sua volta, prestare obbedienza.
Ecco che, fra l'altro, una legge sulla pena di morte non può essere fatta senza conoscenza di alcune regole di fisiologia: se, per esempio, fosse vero che, come ho detto di recente, la sedia elettrica non cagiona che una morte apparente, certe leggi nordamericane sarebbero orrendamente sbagliate. Accenno, di scorcio, come questo sia un lato della loro scienza al quale, troppo spesso, i giuristi hanno il torto di non pensare; ne deriva, fra l'altro, quella sottovalutazione, per non dire quel dispregio, del problema delle cose nel processo, anzi, in genere, nel diritto, sul quale più di una volta ho cercato di dire una parola. Peraltro, se la sanzione si dovesse attuare in tutti i casi, questo sarebbe il fallimento anziché il successo del diritto; in definitiva il congegno costerebbe più di quello che rende; bisogna, invece, che basti la paura della sanzione a determinare l'obbedienza al comando; bisogna, altresì, che l'obbedienza, affinché sia più sicura, sia resa quanto si può meno grave a chi la deve prestare. Qui le parole stesse, da me usate, mostrano che del diritto non si può fare uso né da parte di quelli a cui tocca comandare né da quella di coloro ai quali tocca obbedire senza fare dei conti, cioè senza tener conto di altre regole, che sono le regole dell'economia, la quale sta a cavaliere, probabilmente, tra la sociologia e la psicologia. È dubbio che il diritto arrivi a dominare l'economia; ma è certo invece che l'economia regola il diritto; e non è raro il caso, purtroppo, che il diritto non operi perché, da una parte o dall'altra, i conti sono stati sbagliati.
Ma non è tutto, ancora, in fatto di regole che stanno non dentro il diritto ma sopra il diritto. Oserei dire che tutto questo è il meno. Il resto è quello che rende più arduo e quasi irraggiungibile, nella sua vetta, il compito della scienza. Il vero è che, non solo a leggi logiche, psicologiche, biologiche, fisiche, economiche, ma anche soprattutto a leggi etiche obbediscono i fenomeni del diritto. Per quanto tutte le altre regole siano scrupolosamente rispettate, l'opera del legislatore non val nulla se non risponde alla giustizia. Noi non sappiamo e, credo, non sapremo mai come ciò avvenga, ma l'esperienza ci insegna che non giovano e non durano le leggi ingiuste: non giovano perché non recano la pace; non durano perché, presto o tardi, anziché nell'ordine, sboccano nella rivoluzione. Ci sono dunque altre regole che il legislatore deve osservare; e se non le osserva, il prezzo è terribilmente caro; e non mai come da questo lato si mostra in qual vanità si risolva la sua vantata onnipotenza. Ora anche di queste leggi, che sono le più alte e le meno affidabili e a proposito delle quali si intende come la natura, che le pone, non altro sia che ordine divino, anche, dico, di queste leggi la scoperta è compito della scienza. Io faccio ammenda, così, sul finire del mio cammino, di quella specie di agnosticismo etico, che mi parve, per lungo tempo, il carattere della scienza del diritto; questa era sul principio e per lungo tempo è stata la conseguenza inevitabile delle correnti di pensiero che hanno dominato la mia educazione; anni e anni sono occorsi, di esperienza e di meditazione, affinché da questi legami io mi sia potuto liberare; e se questa verità non mi fosse costata tanta fatica non ne avrei avuto tanta gioia.
Le quali leggi etiche, a cui deve obbedire il diritto, non sono, ancora una volta, le regole del diritto; ma qui ancora una volta e più grave si affaccia il pericolo della confusione tra il dato e il risultato della scienza, onde s'è parlato e si torna a parlare, lungo i secoli, del diritto naturale come di un'altra specie del diritto, accanto al diritto positivo, o di diritto razionale e perfino di diritto filosofico o (perché no?) di diritto scientifico: tutti equivoci, sempre meno perdonabili, con il passare degli anni, se la scienza ha da cominciare a conoscere sé stessa; peggio che equivoci, tutti errori, culminati nella incoerenza tra il sostantivo e il predicato, ché il diritto, come tale, non è e non può esser altro se non positivo complesso di comandi umani; ciò che sta sopra il diritto non è e non può essere diritto; vero è, invece, che anche il diritto obbedisce a un ordine il quale non è ordine logico o fisico o economico soltanto, ma soprattutto ordine etico e la visione di questo ordine, se non è procurata d'un colpo dalla intuizione, non può esser guadagnata che a poco a poco, con il lento cammino della scienza. Ora poiché, a questo punto, la scienza del diritto arriva alla sua maggiore altezza, ecco che molti tornano a chiamarla filosofia; e qui si impegna l'altra questione intorno ai rapporti tra questi due termini, che io non voglio ora neanche sfiorare; secondo me, poiché non tende, anche in tal modo, se non alla scoperta delle regole del divenire, anche quando scruta le leggi etiche del diritto, l'uomo altro non fa che della scienza; ma fosse pur filosofo anziché scienziato, la differenza non sarebbe che nel nome.
Fatto sta che questo è il compito più alto e più arduo di chi s'accinge a conoscere il diritto; perciò è quello intorno al quale la scienza del diritto può ottenere i minori successi. Le leggi etiche, a differenza delle leggi logiche, economiche o fisiche, non si lasciano catalogare. La luce della giustizia è difficile, forse impossibile da scomporre sullo spettro, come si fa per la luce solare. Ma la scienza ha già adempiuto, su questo settore, in gran parte al suo compito quando ha ammonito gli operatori del diritto, e tra questi, prima di ogni altro, il legislatore, che la sua opera, per quanto logicamente, fisicamente, economicamente ben costruita, è fragile più del vetro se il metallo che egli adopera non è scavato dalle viscere della giustizia; non altro che questo è il bronzo in cui può essere fusa la gloria del legislatore. Che tocchi, precisamente, allo scienziato del diritto, non ad altri che a lui, ammonire di ciò il legislatore e così ricordargli ch'egli è il primo dei servi di Dio: questo è forse il maggior rischio ma anche la maggiore nobiltà dell'opera sua.
 
(Francesco Carnelutti, "Metodologia del diritto", Padova 1939)
 
Secondo l'autore del brano, l'ordine etico:


può essere raggiunto grazie alla scienza del diritto

Domanda difficile Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Brani lunghi
Esercito Italiano Quiz - Concorso per l'ammissione al 198° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito - Anno accademico 2016/2017



di seguito le risposte errate:

 può essere raggiunto solo se la scienza del diritto cede il passo a una scienza del tutto diversa, la filosofia
 può essere colto soltanto grazie a un'intuizione immediata
 non è in alcun modo realizzabile da chi si occupa di scienze giuridiche

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