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Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente oimplicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.
 
Una società che si riferisce a se stessa nella forma del diritto, che si rappresenta come società giuridica - e, cioè, né come società della tradizione né come società religiosa - ha bisogno di un diritto che sia interamente riducibile alla società stessa, che sia cioè rigorosamente immanente e non dipendente da alcuna autorità esterna (la legge divina, la natura umana, la tradizione dei padri). In una società giuridica il diritto non può avere altro fondamento che se stesso, deve potersi auto- fondare. Il problema del fondamento del diritto nella scienza giuridica è solitamente posto in rapporto all'"obbligazione giuridica", alla "vincolatività" del "dover essere giuridico". Da dove nasce il vincolo a osservare uno specifico comportamento? Qual è il fondamento dell'obbligo, della norma che induce ciascuno di noi a questo o a quel comportamento? E qual è, ancora, la ragione per la quale lo approviamo o lo riproviamo? La risposta che il giurista offre a questi, fondamentali, interrogativi reca il segno di un compito "sociale" che la scienza del diritto - come qualunque altro pensiero che si sia dato uno statuto teorico - da tempo si è assegnata. Principalmente quello di istituire il campo della propria riflessione, di costruire il proprio oggetto e i relativi strumenti di elaborazione e di comunicazione (i concetti) in via esclusiva rispetto a pensieri e saperi il cui oggetto sia tale da interferire potenzialmente con il proprio (il sapere economico, il sapere sociale, il sapere storico- filosofico). Interrogandosi sul proprio fondamento, ponendosi, cioè, una "meta-domanda", il diritto erige le barriere a protezione della propria autonomia e del proprio rango teorico. La meta-domanda non viene lasciata al campo della libera appropriazione altrui (filosofia, sociologia, scienze sociali), ma se ne afferma l'appartenenza a pieno titolo all'interrogazione propriamente giuridica. Ma l'esclusiva sulla domanda "quale fonte del diritto?" è anche funzionale all'istituzione di un monopolio fondamentale per la riproduzione del ceto dei giuristi: il monopolio dell'attività di interpretazione della legge, dell'attività cioè e delle operazioni mediante le quali, attraverso la ricostruzione del "senso" e della portata dei comandi normativi, l'ordine astrattamente disegnato dal legislatore diventa concreto assetto dei rapporti fra gli uomini. La risposta agli interrogativi prima prospettati è perciò solo apparentemente una semplice risposta a una domanda. È invece la questione fondamentale per eccellenza della scienza giuridica. Comunemente, nell'epoca moderna, si parte dall'affermazione secondo cui in una comunità sociale coesistono (possono coesistere) diversi sistemi di norme, ciascuno dei quali riconducibile a un diverso criterio di valutazione delle condotte umane. La norma religiosa, la norma morale, la norma di costume o professionale esprimono altrettanti modelli di comportamento e si pongono ciascuna come fonte di un obbligo che il singolo osserva, o rifiuta, perché lo sente perlomeno tale (perché ha fede, perché possiede un'idea di giustizia, perché così la comunità di appartenenza richiede ecc.). Fra tali sistemi di norme, e da ciascuno di essi, la norma giuridica si distinguerebbe per la particolare garanzia di cui essa sola è provvista: la garanzia di poter essere realizzata anche in via coattiva, la garanzia che alla sua eventuale violazione segua una reazione - a sua volta regolata da apposite procedure - tesa a reintegrare e ristabilire l'ordine che essa mirava a realizzare. Il criterio della sanzione (della quale lo Stato è il depositario) emerge come una nota differenziale, esclusiva e indefettibile della regola di diritto. Da taluno si è obiettato - come meglio si vedrà in seguito - che esso non è in grado di spiegare del tutto il fenomeno giuridico: la sanzione non sarebbe, in realtà, che una norma come tutte le altre; la norma che "obbliga" il debitore ad adempiere al proprio debito, ha come "sanzione" la norma che rende l'inadempiente responsabile dei danni derivanti dalla condotta illecita; tale norma ha, poi, come "sanzione" la norma che rende il soggetto responsabile esposto alle azioni esecutive del creditore. Ciononostante tale criterio continua a essere considerato come un criterio distintivo utile, se non indispensabile. E ciò, a ben riflettere, almeno per due buone ragioni. In primo luogo perché la sanzione giuridica della coercizione appare dotata, in una molteplicità di casi, di un elevatissimo grado di percettibilità sociale. Il che consente di argomentare in maniera forte la peculiarità della regola giuridica. In secondo luogo, e conseguentemente, perché tale criterio - seppur non riesca a differenziare il precetto giuridico da altri precetti dal punto di vista formale, cioè della struttura della proposizione normativa (spesso anche le norme di altri settori presentano tendenzialmente una struttura ipotetica: se è A, allora è B) - è quello che assicura meglio di qualunque altro la possibilità di costruire l'autonomia del fenomeno giuridico come fenomeno sociale. E con questa, anche l'autonomia della scienza giuridica dalle altre scienze sociali, segnatamente da quelle che assumono a oggetto altri fenomeni normativi.
L'argomento della coercibilità del diritto statuale si combina con quello che ravvisa altresì la peculiarità del fenomeno giuridico nella presenza di uno specifico sistema di fonti di produzione, di altre regole e procedure, cioè, attraverso le quali soltanto è possibile dar vita a regole giuridiche (coercitive). Se, infatti, la valutazione di giuridicità è sempre operata a partire da criteri normativi - posti, dunque, da altre norme -, anche la posizione di una norma deve, per essere "valida", cioè giuridicamente fondata, conformarsi al rispetto di una norma di rango superiore, al rispetto di una norma, insomma, che assuma a oggetto di regolazione, per l'appunto, la posizione delle norme. E solo così il diritto si presenta realmente come autonomo. Si pensi alle norme sul potere legislativo nel nostro ordinamento (norma di rango costituzionale): sono norme il cui rispetto è condizione per la validità formale delle norme deliberate dal Parlamento. Attraverso la regolamentazione giuridica del processo di formazione del diritto, si rende quest'ultimo autonomo e capace di trasformarsi, ma sempre attraverso il filtro della normazione. La disciplina delle fonti (leggi, regolamenti, decreti) del diritto assolve, dunque, alla chiusura del sistema. L'input sociale è sempre mediato. La risposta agli interrogativi formulati all'inizio si comincia in tal modo a delineare, nel suo contenuto, ma anche nei suoi limiti, che è opportuno già in questa sede esplicitare. La costruzione del fenomeno giuridico come fenomeno sociale dotato di caratteri suoi propri e tali da conferirgli autonoma rilevanza, dunque, da una parte contribuisce a emancipare la regola di diritto dalla dipendenza da fonti esterne, naturali o divine, non controllabili da parte degli uomini; così riconducendola nell'ambito delle esperienze della convivenza sociale. Dall'altra, compiuto tale fondamentale passaggio teorico, si imbatte però nei limiti propri di un'argomentazione viziata almeno in parte da circolarità. E infatti, se l'obbligo non scaturisce da una legge naturale, né dalla legge divina, esso non può trovare altro fondamento che una decisione degli uomini che lo hanno posto. Ma a tale decisione, perché possa porsi come fonte vincolante, non può a sua volta non riconoscersi un carattere vincolante. E quest'ultimo non può che scaturire da una precedente decisione fondamentale: quella che stabilisce le regole per la produzione delle regole. Fonte del diritto è solo la volontà della comunità, espressa nelle forme previste, per esempio la legge del Parlamento. Ma le norme che determinano tali forme (per esempio, le norme costituzionali sulle fonti di produzione, sul potere legislativo) sono anch'esse, a loro volta, decisioni della collettività: in forza del rispetto di quali norme? Queste ultime sono giuridicamente fondate? Qual è la decisione che legittima la norma posta al vertice della gerarchia delle fonti? Sta qui il vizio della circolarità. L'obbligo, in definitiva, scaturisce da un altro obbligo, di rango superiore - dirà Kelsen - ma pur sempre tale - diranno i suoi critici -, fino ad arrivare a una norma fondamentale, infondata, semplicemente presupposta. Questo è, dunque, uno dei luoghi oscuri, e spesso oscurati, del diritto moderno: l'enigma della sua auto-fondazione.
 
(Archivio Selexi)
 
Secondo l'autore del brano, l'espressione "società giuridica" indica:


una specifica modalità con cui una società rappresenta se stessa

Domanda difficile Solo 22% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Brani lunghi
Esercito Italiano Quiz - Concorso per l'ammissione al 198° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito - Anno accademico 2016/2017



di seguito le risposte errate:

 una società che, riferendosi a se stessa nella forma del diritto, non riconosce come valida nessuna tradizione e nessuna religione
 una società in cui il ceto dei giuristi monopolizza l'interpretazione della legge
 una società dove non esiste obbligazione giuridica

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