Dispone la legge n. 104/1992 all'art. 33 - Agevolazioni -, tra l'altro che.... |
Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso Circa 49% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Assistente sociale Comune di RomaConcorso a 30 posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 |
di seguito le risposte errate:
 Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, può essere sempre trasferito, anche senza il suo consenso, purché applicato in uffici non distanti più di 100 Km. dal domicilio
 Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a permessi, anche cumulativi, fino a quattro mesi l'anno
 Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di svolge il proprio lavoro a domicilio

Circa 49% degli utenti ha risposto correttamente