Nell'azione di contrasto alla contraffazione, quando necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili, l'art. 9 della Legge 146/2006 prevede che: |
Gli ufficiali di p.g. delle FF.PP. possono ritardare atti di propria competenza Solo 27% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Altre materie professionali (L-R) Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
 Ufficiali di p.g. possono operare come "agenti provocatori"
 Ufficiali di p.g. appartenenti alla D.I.A. possono omettere atti di propria competenza
 Gli ufficiali ed agenti p.g. delle FF.PP., possono omettere atti di propria competenza

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