Per i reati di contraffazione, l'art. 474 bis c.p. prevede: |
La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti Solo 11% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Altre materie professionali (L-R) Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
 La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
 Il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
 Il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti

Solo 11% degli utenti ha risposto correttamente