Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. Al riguardo l'art. 2787 del codice civile dispone che.... |
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti |
Risposta tratta da : Diritto civile Polizia di Stato Quiz - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato |
di seguito le risposte errate:
 La prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso del creditore
 Il pegno può farsi valere solo se risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno
 La prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso di un terzo designato dalle parti
 Quando il credito garantito non eccede la somma di euro 50, la prelazione ha luogo, anche se il pegno non risulta da scrittura con data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa
