L'art. 103 del codice di procedura penale indica le garanzie di libertà del difensore, specificando, tra l'altro, che.... |
Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni |
Risposta tratta da : Diritto processuale penale Polizia di Stato Quiz - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato |
di seguito le risposte errate:
 Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite soltanto per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate
 I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati dall'imputato
 Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, salva autorizzazione del presidente del consiglio dell'ordine forense
 Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite
