La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena detentiva da eseguire, ancorché costituente parte residua di una pena maggiore, sopravanzata ad eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti di reati commessi da persone in stato di tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone d'ufficio la sospensione. Tale sospensione trova applicazione anche nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'O.P.? |
No, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del testo unico di cui al D.P.R. n. 309/1990 Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto processuale penale Polizia di Stato Quiz - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato |
di seguito le risposte errate:
 No, in alcun caso
 Si, è prevista soltanto un'esclusione nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva
 Si, è prevista soltanto un'esclusione nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva
 No, i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'O.P. sono gli unici a non poter beneficiare della sospensione

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