Dispone l'art. 5 della legge n. 108/1990 in merito al tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali che.... |
La domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del c.p.c. Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto del lavoro e Legislazione sociale INPS Quiz - Concorso pubblico, per esami, a 108 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale C, posizione economica C3 |
di seguito le risposte errate:
 Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.
 L'improcedibilità della domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno non è rilevabile d'ufficio nella prima udienza di discussione.
 La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione per il licenziamento, a pena di decadenza, deve essere effettuata nel termine di cinque giorni.

Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente