A norma dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 198/2006, con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa.... |
Possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Solo 29% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto del lavoro e Legislazione sociale INPS Quiz - Concorso pubblico, per esami, a 108 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale C, posizione economica C3 |
di seguito le risposte errate:
 Possono proporre ricorso entro il termine di trenta giorni avanti il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 198/2006.
 Possono promuovere nel termine di venti giorni un Collegio di Conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7, legge 300/1970.
 Possono chiedere all'Ispettorato del lavoro di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centosessanta giorni.

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