Ai sensi di quanto dispone l'art. 41 del D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro? |
Si, hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta a carico dell'altro obbligato. Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto del lavoro e Legislazione sociale INPS Quiz - Concorso pubblico, per esami, a 108 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale C, posizione economica C3 |
di seguito le risposte errate:
 Si, hanno la facoltà di effettuare eventuali sostituzioni da parte di terzi, nonché modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta a carico del terzo.
 Si, hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, ma non di modificare la collocazione temporale dell'orario di lavoro.
 No, in nessun caso.

Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente