Dispone l'art. 5 della legge n. 108/1990 in merito al tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali che.... |
Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione. Solo 10% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto del lavoro e Legislazione sociale INPS Quiz - Concorso pubblico, per esami, a 108 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale C, posizione economica C3 |
di seguito le risposte errate:
 Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di dieci giorni può promuovere il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal CCNL, o in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dalla DPL.
 La domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno può essere proposta anche se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione.
 La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione per il licenziamento, a pena di decadenza, deve essere effettuata nel termine di cinque giorni.

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