A norma di quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003, nel contratto di somministrazione ove l'utilizzatore non abbia adempiuto all'obbligo di informazione (al somministratore ed al lavoratore) di adibizione del lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto... |
L'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. Solo 20% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto del lavoro e Legislazione sociale INPS Quiz - Concorso pubblico, per esami, a 108 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale C, posizione economica C3 |
di seguito le risposte errate:
 L'utilizzatore ed il somministratore rispondono solidalmente per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
 L'utilizzatore risponde in via esclusiva solamente per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e non per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
 L'utilizzatore non risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori ma soltanto per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

Solo 20% degli utenti ha risposto correttamente