Vigilanza su mercati e intermediari - TUB |
nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
 la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non deve essere comunicata espressamente al cliente se è ragionevole ritenere che il cliente sia già venuto a conoscenza di tale modifica
 nei contratti di durata non può mai essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto
 nei contratti a tempo indeterminato la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto deve essere approvata dalla Banca d'Italia e dalle associazioni dei consumatori

Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente