Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il collegio può interrompere il procedimento relativo a un ricorso già avviato? |
Sì, d'ufficio o su istanza di parte, qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all'intermediario entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione Circa 68% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Reclami e Arbitro bancario e finanziario O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
 Sì, d'ufficio o su istanza di parte, qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto per il tramite di un nuovo reclamo all'intermediario entro 3 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione
 No, una volta incardinato, il procedimento relativo a un ricorso non può essere interrotto per alcuna ragione ma solo sospeso, per assicurare l'effettività della tutela della risoluzione stragiudiziale

Circa 68% degli utenti ha risposto correttamente