Nel credito al consumo, la consultazione di banche dati per la valutazione del merito creditizio della clientela... |
Non è oggetto di un obbligo normativo generalizzato, poiché l'art. 124-bis del TUB impone di procedere a tale valutazione con informazioni adeguate ottenute dal consumatore e, se necessario, da banche dati Circa 85% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Valutazione del merito creditizio O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
 Non è mai richiamata dalla disciplina del credito al consumo dettata dal TUB
 E' oggetto di un obbligo specifico a carico dei soli intermediari ex art. 106 del TUB

Circa 85% degli utenti ha risposto correttamente