Con la circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il Comitato nazionale ha ritenuto che nei casi di variazione dell'iscrizione per trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto ministeriale n.120 del 2014, considerato che la variazione di sede legale viene comunicata dall'impresa anche al Registro delle Imprese, la notizia del trasferimento al Registro delle Imprese, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della domanda di variazione dell'iscrizione: |
vero Circa 77% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali Resp.Tec. Gestori Ambientali Quiz - Albo nazionale Gestori Ambientali - Verifiche di idoneita' del Responsabile Tecnico - Argomenti comuni a tutte le categorie |
di seguito le risposte errate:
 falso, il soggetto interessato, una volta effettuato comunicato il trasferimento al Registro delle Imprese, non sia più tenuto ad alcuna comunicazione all'Albo
 falso, il soggetto interessato deve comunque procedere alla comunicazione del trasferimento all'Albo con una domanda di variazione
 falso, non è non esiste alcun obbligo di dare notizia di tale variazione all'Albo

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