Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), atteso che con "sostanza" si intende un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'art. 3: |
salvo eccezioni, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, presenta una registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche quale istituita dal regolamento Circa 69% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Sicurezza del lavoro Resp.Tec. Gestori Ambientali Quiz - Albo nazionale Gestori Ambientali - Verifiche di idoneita' del Responsabile Tecnico - Argomenti comuni a tutte le categorie |
di seguito le risposte errate:
 le imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche non sono tenute a valutare i rischi derivanti dal loro uso
 soltanto in casi eccezionali, un fabbricante o importatore di una sostanza chimica, in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele,in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, presenta una registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche
 è necessario promuovere lo sviluppo di metodi consistenti dell'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle sostanze

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