Ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 81 del 2008: |
è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei Circa 77% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Sicurezza del lavoro Resp.Tec. Gestori Ambientali Quiz - Albo nazionale Gestori Ambientali - Verifiche di idoneita' del Responsabile Tecnico - Argomenti comuni a tutte le categorie |
di seguito le risposte errate:
 è sempre e comunque vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri
 quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, i lavoratori non devono essere legati con cintura di sicurezza, in modo che possano allontanarsi più facilmente in caso di pericolo
 l'apertura di accesso a pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, deve avere dimensioni tali da non consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi

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