Ai sensi dell'allegato 1, punto 2.1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, le operazioni eseguite presso il centro di raccolta: |
non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse Circa 86% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Gestione dei rifiuti urbani Resp.Tec. Gestori Ambientali Quiz - Albo nazionale Gestori Ambientali - Verifiche di idoneita' del Responsabile Tecnico - Cat.1-4-5 - Raccolta e trasporto rifiuti |
di seguito le risposte errate:
 laddove creino rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori devono essere accompagnate dall'adozione di adeguate misure di mitigazione
 possono essere fonte di rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora. Per tale ragione il centro di raccolta deve essere collocato in aree aventi destinazione d'uso industriale
 sono sicuramente fonte di rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, producono inconvenienti da rumori e odori e danneggiano il paesaggio e i siti di particolare interesse

Circa 86% degli utenti ha risposto correttamente