L'art. 270, c. 1, c.p.p. relativo all'utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni, prevede che tali risultati: |
non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza |
Risposta tratta da : H - Diritto Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
 possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è facoltativo l'arresto in flagranza
 non possano essere mai utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte
 possano essere sempre utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte
