L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005, nel caso di operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale che proceda all'acquisto di merce contraffatta, prevede: |
Salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 20.000 fino a un milione di euro nonché la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti |
Risposta tratta da : I - Contraffazione e diritto d'autore Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
 La sanzione amministrativa da 100 a 7.000 euro
 La reclusione da uno a tre anni e la confisca penale dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti
 La sanzione amministrativa da 20.000 fino a un milione di euro nonché la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti
