Ai sensi dell'art. 12, co. 2, del d.lgs. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), costituisce danno erariale |
il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione |
Risposta tratta da : Diritto amministrativo Polizia di Stato Quiz - 501 vice Ispettori (concorso interno)Concorso interno a 501 posti di vice ispettore della Polizia di Stato |
di seguito le risposte errate:
 il solo danno non patrimoniale subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione
 il solo danno patrimoniale subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione
 il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ma in nessun caso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione
 un qualsiasi danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
