Ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50 del 2016), le stazioni appaltanti |
non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi |
Risposta tratta da : Diritto amministrativo Polizia di Stato Quiz - 501 vice Ispettori (concorso interno)Concorso interno a 501 posti di vice ispettore della Polizia di Stato |
di seguito le risposte errate:
 non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza, se non nei casi in cui ciò sia espressamente previsto per garantire un abbassamento dei costi allo scopo di favorire o svantaggiare taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi
 possono limitare la concorrenza solo nel caso in cui sia necessario per ragioni di ordine pubblico allo scopo di favorire o svantaggiare taluni operatori economici
 possono limitare la concorrenza solo nel caso in cui sia necessario per ragioni di opportunità politica o per motivi di ordine pubblico, allo scopo di favorire o svantaggiare taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi
 possono limitare la concorrenza sempre allo scopo di favorire o svantaggiare taluni operatori economici
