Ai sensi dell'art. 1259 del Codice Civile, se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore: |
subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità Solo 20% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : 2. Diritto civile MIUR Quiz - Concorso per DSGA 2018/2019 - Concorso pubblico per 2004 posti di DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi) 2018/2019 |
di seguito le risposte errate:
 non subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha cagionato l'impossibilità della prestazione medesima
 ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che, per dolo o colpa grave, abbia cagionato il perimento ovvero lo smarrimento della cosa
 ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che abbia cagionato l'impossibilità della prestazione medesima

Solo 20% degli utenti ha risposto correttamente