Tutte le domande del quiz : Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientalitratto da:Resp.Tec. Gestori Ambientali Quiz - Albo nazionale Gestori Ambientali - Verifiche di idoneita' del Responsabile Tecnico - Argomenti comuni a tutte le categorie  Esercitati su questo Quiz  |
RISPOSTA   . Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in Sezioni regionali e provinciali istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano: |
RISPOSTA   A quale soggetto giuridico dell'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata la domanda di iscrizione all'Albo? |
RISPOSTA   Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono in tutte le seguenti caratteristiche ad esclusione di una. Quale? |
RISPOSTA   Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i soggetti interessati devono corredare la domanda di iscrizione da un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile: |
RISPOSTA   Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, l'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014? |
RISPOSTA   Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014? |
RISPOSTA   Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014,? |
RISPOSTA   Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014,? |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali la capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 è necessario che i soggetti nella cui persona le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 i requisiti di idoneità tecnica non consistono nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata con la nomina del responsabile tecnico: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 è necessario che i soggetti nella cui persona le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m. n. 120 del 2014, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali? |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m. n. 120 del 2014, le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali? |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta per la seguente attività: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali é richiesta solo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non di quelli non pericolosi: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 la seguente categoria di attività è esclusa dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali: "gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto": |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono escluse dalla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali: |
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. Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in Sezioni regionali e provinciali istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano:
A quale soggetto giuridico dell'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata la domanda di iscrizione all'Albo?