Tutte le domande del quiz : Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientalitratto da:Resp.Tec. Gestori Ambientali Quiz - Albo nazionale Gestori Ambientali - Verifiche di idoneita' del Responsabile Tecnico - Argomenti comuni a tutte le categorie  Esercitati su questo Quiz  |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta: |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi" dell'Albo nazionale gestori ambientali non consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio anche delle attività di cui alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi): |
RISPOSTA   Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizioni nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), le imprese che effettuano le variazioni contemplate dall'art. 18 e ne danno rituale comunicazione all'Albo nazionale gestori ambientali: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), le imprese e gli enti: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), quanto alle risorse finanziarie: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 la procedura semplificata di iscrizione di cui all'art.16 dispone che le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte e qualora accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 tutte le seguenti imprese ed enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente, ad esclusione di una: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, cosa accade alle imprese e agli enti iscritti all'Albo nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c (cancellazione dal registro delle imprese) e f (permanenza per più di dodici mesi le condizioni di omissione del pagamento del diritto annuo di cui all'articolo 24, comma 7)? |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, gli effetti della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che hanno diritto alla procedura semplifica per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 16 del decreto, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti per l'iscrizione, hanno diritto a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime? |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata con tutte le seguenti documentazioni, ad eccezione di una: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti e, in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti, ed in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con ulteriore documentazione, tra cui: |
RISPOSTA   Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti, ed in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con ulteriore documentazione redatta in lingua italiana, tra cui : |
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Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta:
Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):