Tutte le domande del quiz : Codice amministrazione digitaletratto da:Ospedale dei Colli Quiz 8 collaboratori amministrativi 2020Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 8 Collaboratori Amministrativi Professionali, categoria D - 2020 - Banca dati UFFICIALE  Esercitati su questo Quiz  |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati utilizzati per convalidare una firma elettronica o un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo elettronico per creare un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un attestato elettronico che collega i dati di convalida di un sigillo elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato IV"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato I"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un certificato di sigillo elettronico che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato III"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica"; tale definizione attiene: |
RISPOSTA   L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate"; tale definizione attiene: |
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L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare"; tale definizione attiene:
L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi"; tale definizione attiene:
L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo elettronico per creare un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: