Concorso per 236 allievi marescialli (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
| REGIONE | LAZIO |
| PROVINCIA | ROMA |
| COMUNE | ROMA |
| PUBBLICAZIONE |     06-03-2015     |
| SCADENZA |     07-04-2015     Questo concorso è scaduto |
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 06-03-2015
Concorso (Scad. 7 aprile 2015)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 236 allievi marescialli all'87° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2015/2016
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e,
in particolare l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza" e, in particolare, l'art. 35, comma 1, che prevede che i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il
70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un
concorso pubblico, per titoli ed esami;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380", nonche' le direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo
ispettori della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile";
Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al
servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli
aspiranti all'arruolamento;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco";
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
a 25 unita', a favore dei candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752;
a 12 unita', a favore dei candidati appartenenti a una delle
categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 66/2010, sempreche' in possesso degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno accademico 2015/2016, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'87° corso presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 216 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 20 allievi marescialli del contingente di mare, cosi'
suddivisi:
1) n. 10 per la specializzazione "nocchiere abilitato al
comando";
2) n. 10 per la specializzazione "tecnico di macchine".
2. Dei 216 posti per il contingente ordinario:
a) 25 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 12 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Quattro dei dieci posti disponibili per il contingente di
mare, specializzazione "tecnico di macchine", sono riservati ai
militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,
il corso per "motorista navale" presso la Scuola Nautica della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui
all'art. 2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari
in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda,
al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A
tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati
meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di "motorista
navale" con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali
titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu'
elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio
e, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
4. La specializzazione "motorista navale" deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3
non e' ammessa per piu' di due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente di mare, le
unita' disponibili sono compensate, secondo le esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o piu' lingue estere,
consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna
lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di informatica.
9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il
35° anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che,
pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano
nell'anno scolastico 2014/2015;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non
idonei" all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, eta' non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a
misura di prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che,
pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano
nell'anno scolastico 2014/2015.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati
fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti Autorita':
a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando
Generale relativamente al personale in forza alle rispettive
Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del
Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita' di Vertice,
il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro
Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro
Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico
Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Navale e Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, relativamente al personale
dipendente.
4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10.
I militari del Corpo, che partecipano per i posti riservati di
cui all'art. 1, comma 3, dopo aver compilato la domanda di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e a
spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita' ed entro il
termine indicati al comma 2. Le istanze non inoltrate secondo la
predetta procedura non saranno prese in considerazione.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita, a
mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi', copia
della domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono
direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art.
5, commi 1 e 2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del Corpo
che partecipano per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando;
3) non siano sottoscritte;
4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 5, lettera
b), sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo
contingente. Per il contingente di mare, e' consentita la
partecipazione per una sola specializzazione.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
9. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al
corso di formazione.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2014/2015;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non
idoneo" all'avanzamento;
f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche' stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate
all'art. 5, comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione "motorista navale".
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di
prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito ed il reparto di
appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2014/2015;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
n) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche' stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate
all'art. 5, comma 4;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito
richiesto.
7. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 11, 13, 15 e 20, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e la procedura di notifica delle
graduatorie finali di merito.
8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
9. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento
ogni variazione che dovesse riguardare il possesso dei requisiti.
Art. 5
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere:
a) copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla
data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1), ai reparti
detentori della documentazione matricolare.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico
Matricolare" (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i
dati direttamente da tale documento;
b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'art. 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 11, il
Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali
di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede i certificati
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti
che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche' stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 3, devono inviare la citata documentazione al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2015.
La documentazione presentata oltre i termini sopra indicati o
relativa a titoli non elencati nella domanda di partecipazione non e'
presa in considerazione.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
20, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero
della difesa, con cui, qualora rivestano lo status di ufficiale di
complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di
completamento, maresciallo o sergente, chiedono di rinunciarvi per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo accademico
nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le
ulteriori fasi concorsuali, da un'altra sottocommissione, unico
restante il presidente. All'ulteriore sottocommissione, avente la
medesima composizione di quella originaria, non puo' essere
attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di
una o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera b),
integrate, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto
dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio
permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della
lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera c), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di
personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di
Reclutamento.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere d)
ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita' oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.
Art. 10
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilita'
linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana,
presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via Fiamme Gialle,
L'Aquila (loc. Coppito), che si svolgera' a partire dal 22 aprile
2015.
2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 13 aprile 2015, mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresi', rese note eventuali
variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova
preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma
2, lettera a), che abbiano fatto richiesta, nella domanda di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza
di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per
ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova
preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma
1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui al comma 7.
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 7 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei
primi:
a) 1.080 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 80 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi'
distinti:
1) 50 posti della graduatoria per la specializzazione "nocchiere
abilitato al comando";
2) 30 posti della graduatoria per la specializzazione "tecnico di
macchine".
13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo
posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
14. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno 21
maggio 2015, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via Fiamme
Gialle, L'Aquila (loc. Coppito).
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati.
3. Eventuali variazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note, con l'avviso di cui all'art. 10, comma
14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Art. 12
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati il
vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Art. 13
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle
sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di 10 ventesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato, domenica e festivi) e comunque entro il 19 giugno 2015, con
avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso
l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e, se idonei
e non appartenenti al Corpo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo
a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° e 2° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 14
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti al servizio quale
maresciallo della Guardia di finanza e' accertata da parte dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale:
a) se non appartenenti al Corpo, sono ammessi all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica;
b) se appartenenti al Corpo, sono convocati per sostenere la
prova orale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con
l'avviso di cui all'art. 13, comma 6.
I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale
sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1,
lettera d), mediante visita medica di primo accertamento, presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso:
a) dei parametri fisici prescritti al momento delle visite
mediche.
Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura non
inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m. 1,61, per le donne;
b) del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
I candidati che concorrono per il contingente di mare devono
comunque avere, per la specializzazione:
1) "nocchiere abilitato al comando": acutezza visiva uguale o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
2) "tecnico di macchine": visus corretto 10/10 in ciascun occhio;
la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie per la
miopia, 3 diottrie per l'ipermetropia, 1 diottria per l'astigmatismo
di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovra' comunque
superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto, 3 diottrie
per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non
superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo misto con lente
cilindrica non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l'anisometropia
sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo
della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data del 22 giugno 2015, prestano
servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti alla
visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912362 (linea
esterna) o 830/2362 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di
posta elettronica RM0300028@gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 6.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per
sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) mancato raggiungimento dell'altezza minima eventualmente
richiesta di cui al comma 2, lettera a);
b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche
se in forma lieve;
c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test
tossicologici;
d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
e) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il
contingente di mare specializzazione "nocchiere abilitato al
comando".
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 13, comma 6.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 16
Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i
valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 25 settembre 2015.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art.
6, comma 1, lettera d), potra' concedere il differimento nel rispetto
del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo
accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata
all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza
ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e'
escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 17
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 6, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
8. Al term
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