Quiz e Concorsi
  • Ultimi CONCORSI
  • Mappa Concorsi Attivi
  • Ultimi QUIZ
  • QUIZ per argomenti
  • QUIZ Patente B
  • Medicina
    • Quiz – Esame di Stato di abilitazione 2016
    • Quiz – Esame di Stato di abilitazione 2015
  • Contattaci

ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – Concorso per 236 allievi marescialli (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO | 0

Concorso per 236 allievi marescialli (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA


REGIONE LAZIO
PROVINCIA ROMA
COMUNE ROMA
PUBBLICAZIONE     06-03-2015    
SCADENZA     07-04-2015     Questo concorso è scaduto


Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 06-03-2015


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 7 aprile 2015)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 236 allievi marescialli all'87° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2015/2016

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza" e, in particolare, l'art. 35, comma 1,  che  prevede  che  i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il
70%  dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso  attraverso  un
concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380", nonche' le  direttive  tecniche  adottate  con
decreto del Comandante Generale della Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78",  ed  in  particolare  l'art.  68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2006, come modificato dal decreto  ministeriale  15  settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del  ruolo
ispettori della Guardia di finanza; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile"; 
    Visti gli articoli 636, 794, 861, 864,  867,  1033,  1494,  1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,  2141,  2147,  2151  e  2157  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   "Codice
dell'ordinamento militare"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013,  concernente  le  modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'  attitudinale  al
servizio nel Corpo della  Guardia  di  finanza  nei  confronti  degli
aspiranti all'arruolamento; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari: 
      a 25 unita', a favore dei candidati in possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752; 
      a 12 unita', a favore dei candidati appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'art. 2151,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
decreto  legislativo  n.  66/2010,  sempreche'  in   possesso   degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2015/2016,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'87° corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
      a) n. 216 allievi marescialli del contingente ordinario; 
      b) n. 20 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
        1) n. 10 per  la  specializzazione  "nocchiere  abilitato  al
comando"; 
        2) n. 10 per la specializzazione "tecnico di macchine". 
    2. Dei 216 posti per il contingente ordinario: 
      a) 25 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'art.  2,   ai   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 12 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge e ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3. Quattro dei dieci posti  disponibili  per  il  contingente  di
mare, specializzazione  "tecnico  di  macchine",  sono  riservati  ai
militari del Corpo, in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con  esito  favorevole,
il corso per  "motorista  navale"  presso  la  Scuola  Nautica  della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle  Autorita'  di  cui
all'art. 2, comma 3, sulla base dei requisiti  di  cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.  I  militari
in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda,
al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal  concorso.  A
tal fine, i posti disponibili sono assegnati  ai  militari  giudicati
meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione  di  "motorista
navale" con maggior punteggio di merito, maggiorato  degli  eventuali
titoli ovvero, a  parita'  di  punteggio,  a  quelli  di  grado  piu'
elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita'  di  servizio
e, a parita' della stessa, la maggiore eta'. 
    4. La specializzazione "motorista navale" deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente  di  mare,  le
unita'   disponibili   sono   compensate,   secondo    le    esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui  al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per  il  concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito. 
    8. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla; 
      b) una prova scritta di composizione italiana; 
      c) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) una prova orale di cultura generale; 
      f)  un  esame  facoltativo  in  una  o  piu'   lingue   estere,
consistente in una prova scritta ed  una  prova  orale  per  ciascuna
lingua prescelta; 
      g) una prova facoltativa di informatica. 
    9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili. 
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  ed  al  ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
35° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2014/2015; 
        3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        4) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  "non
idonei" all'avanzamento; 
        5) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  eta'  non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione; 
        4) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        5)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati o condannati per  delitti  non  colposi,  ne'  sottoposti  a
misura di prevenzione; 
        6) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
        8) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2014/2015. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di effettivo incorporamento. 
    3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
    a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando   Interregionale   (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
    b)  Comandante  Regionale  (o   equiparato),   relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
    c) Sottocapo  di  Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita' di  Vertice,
il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  Generale,  Comandante  del  Centro
Informatico   Amministrativo   Nazionale,   Comandante   del   Centro
Logistico, Comandante del Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
degli  Istituti  di  Istruzione,  Comandante  del   Reparto   Tecnico
Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo  Navale  e  Comandante  del  Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Aereo,  relativamente  al  personale
dipendente. 
    4. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10. 
    I militari del Corpo, che partecipano per i  posti  riservati  di
cui  all'art.  1,  comma  3,  dopo  aver  compilato  la  domanda   di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e  a
spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita' ed  entro  il
termine indicati al comma 2. Le  istanze  non  inoltrate  secondo  la
predetta procedura non saranno prese in considerazione. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita,  a
mezzo di raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento,  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi',  copia
della domanda  di  partecipazione  al  reparto  dal  quale  dipendono
direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art.
5, commi 1 e 2. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del  Corpo
che partecipano per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2; 
        2) pur se spedite entro tale termine,  non  pervengano  entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando; 
        3) non siano sottoscritte; 
        4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  5,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. 
    8. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    9. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione. 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
    a) grado, contingente di appartenenza, cognome,  nome,  matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere; 
    b) il reparto cui e' in forza; 
    c) di non essere gia'  stato  rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
    d) il titolo di studio di cui e' in possesso  o  che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2014/2015; 
    e) di non  essere  stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  "non
idoneo" all'avanzamento; 
    f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli  elencati  nell'art.  20  nonche'  stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla  legge  -
devono essere presentate con le modalita' e  la  tempistica  indicate
all'art. 5, comma 4; 
    g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al  corso  di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
    h) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'art. 1, comma 3, devono  farne  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione "motorista navale". 
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; 
    b)   il   contingente   (ordinario   o    mare    con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; 
    e) di godere dei diritti civili e politici; 
    f) di non essere imputato e  di  non  aver  subito  condanne  per
delitti  non  colposi,  ne'  di  essere  sottoposto   a   misura   di
prevenzione; 
    g) di non essere gia'  stato  rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
    h)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  ed   il   reparto   di
appartenenza; 
    i) di non essere stato ammesso  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    l) il titolo di studio di cui e' in possesso  o  che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2014/2015; 
    m)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o   decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
    n) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria  famiglia,
completo  del  numero  di  codice  di  avviamento  postale  e,   dove
possibile, di un recapito telefonico  e  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica; 
    o) il  recapito  presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
    p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli  elencati  nell'art.  20  nonche'  stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla  legge  -
devono essere presentate con le modalita' e  la  tempistica  indicate
all'art. 5, comma 4; 
    q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al  corso  di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
    r) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    4. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
    a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
    b) prova di informatica. 
    5. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  a),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,   gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale. 
    6. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  b),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto. 
    7. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11, 13, 15  e  20,  concernenti,  tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e la procedura di notifica delle
graduatorie finali di merito. 
    8. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    9. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni variazione che dovesse riguardare il possesso dei requisiti. 
                               Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere: 
      a) copia autenticata degli atti  matricolari  (aggiornati  alla
data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1), ai  reparti
detentori della documentazione matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  "Documento  Unico
Matricolare" (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento; 
      b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art.  11,  il
Centro  di  Reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e  dello  stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
    c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  attitudinali
di cui all'art. 14 devono  presentare  in  tale  sede  i  certificati
rilasciati dalle competenti autorita' su  carta  semplice  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli  elencati  nell'art.  20  nonche'  stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    I candidati che concorrono per i posti riservati di cui  all'art.
1, comma 3, devono inviare la  citata  documentazione  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2015. 
    La documentazione presentata oltre i  termini  sopra  indicati  o
relativa a titoli non elencati nella domanda di partecipazione non e'
presa in considerazione. 
    5. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
20, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta  al  Ministero
della difesa, con cui, qualora rivestano lo status  di  ufficiale  di
complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze  di
completamento, maresciallo o sergente, chiedono  di  rinunciarvi  per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti  della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
    a) sottocommissione per l'accertamento dei  requisiti  prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
    b) sottocommissione per la valutazione delle prove di  esame,  la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
    1) due ufficiali della Guardia di finanza; 
    2) due professori in possesso del  prescritto  titolo  accademico
nelle materie oggetto di esame. 
    La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per  le
ulteriori  fasi  concorsuali,  da  un'altra  sottocommissione,  unico
restante il presidente.  All'ulteriore  sottocommissione,  avente  la
medesima  composizione  di  quella  originaria,   non   puo'   essere
attribuito un numero di candidati inferiore a 500; 
    c)  sottocommissione  per  gli  accertamenti   attitudinali   dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri; 
    d) sottocommissione per la visita medica di  primo  accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
    e)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni esaminatrici per  l'esame  facoltativo  di
una o piu'  lingue  estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  b),
integrate, rispettivamente, da: 
    a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto
dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio
permanente della Guardia di finanza,  qualificato  conoscitore  della
lingua stessa; 
    b) un ufficiale o  un  ispettore  in  servizio  permanente  della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  c),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi   di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento. 
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1,  lettere  d)
ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da  tutti  i
componenti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  Maggiore  del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso  di  validita'  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le  abilita'
linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della  lingua  italiana,
presso la Scuola  Ispettori  e  Sovrintendenti,  via  Fiamme  Gialle,
L'Aquila (loc. Coppito), che si svolgera' a  partire  dal  22  aprile
2015. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a  partire  dal  13  aprile  2015,  mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Con il medesimo avviso saranno,  altresi',  rese  note  eventuali
variazioni del periodo  e  della  sede  di  svolgimento  della  prova
preliminare. 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art.  1,  comma
2,  lettera  a),  che  abbiano  fatto  richiesta,  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta  e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,  l'assistenza
di  personale  qualificato  conoscitore  della  lingua  stessa,   per
ottenere  chiarimenti  sulle  modalita'  di  esecuzione  della  prova
preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  6,  comma
1, lettera b). 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui al comma 7. 
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 7 fissa, in apposito atto, i criteri cui  attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta, di cui all'art. 11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi: 
    a) 1.080 posti della graduatoria del contingente ordinario; 
    b) 80 posti della graduatoria  del  contingente  di  mare,  cosi'
distinti: 
    1) 50 posti della graduatoria per la specializzazione  "nocchiere
abilitato al comando"; 
    2) 30 posti della graduatoria per la specializzazione "tecnico di
macchine". 
    13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i  concorrenti  che
abbiano   conseguito   lo   stesso    punteggio    del    concorrente
classificatosi, nell'ambito delle  predette  graduatorie,  all'ultimo
posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 
    14. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  domenica  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata  della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a) giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
    b)  straordinario,  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 11 
 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno  21
maggio 2015, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via  Fiamme
Gialle, L'Aquila (loc. Coppito). 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per  tutti  i
candidati. 
    3. Eventuali variazioni della sede o della  data  di  svolgimento
della prova saranno rese note, con l'avviso di cui all'art. 10, comma
14. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 12 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera  b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni  di  cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    2.  Durante  la  prova  scritta,  possono  essere  consultati  il
vocabolario della lingua italiana e  il  dizionario  dei  sinonimi  e
contrari. 
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati. 
                               Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b). 
    2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso  noto,  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato, domenica e festivi) e comunque entro il 19 giugno  2015,  con
avviso  disponibile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it   o   presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e, se  idonei
e  non  appartenenti  al   Corpo,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno  successivo
a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente svolgimento: 
    a) 1° e 2° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
    b) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei  concorrenti  al  servizio  quale
maresciallo della Guardia di finanza  e'  accertata  da  parte  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale
della   Guardia   di   finanza,   pubblicato   sul   sito    internet
www.gdf.gov.it. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
    a) uno o piu' test attitudinali, per  valutare  le  capacita'  di
ragionamento; 
    b) uno o piu' test di personalita' per acquisire  elementi  circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
    c) uno o  piu'  questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
    d)  un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali   periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
    e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale: 
    a) se non appartenenti al Corpo,  sono  ammessi  all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica; 
    b) se appartenenti al Corpo,  sono  convocati  per  sostenere  la
prova orale, secondo il calendario  e  le  modalita'  comunicati  con
l'avviso di cui all'art. 13, comma 6. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
    a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma  1,
lettera d), mediante visita medica di primo accertamento,  presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
    b) in ragione delle condizioni  del  soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso: 
      a) dei parametri fisici  prescritti  al  momento  delle  visite
mediche. 
    Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura  non
inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m. 1,61, per le donne; 
      b) del profilo sanitario di  cui  al  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante  Generale
della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    I candidati che concorrono per  il  contingente  di  mare  devono
comunque avere, per la specializzazione: 
    1) "nocchiere abilitato al comando":  acutezza  visiva  uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
    2) "tecnico di macchine": visus corretto 10/10 in ciascun occhio;
la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie per  la
miopia, 3 diottrie per l'ipermetropia, 1 diottria per  l'astigmatismo
di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovra'  comunque
superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto,  3  diottrie
per l'astigmatismo ipermetropico composto con  lente  cilindrica  non
superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo misto con lente
cilindrica non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l'anisometropia
sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la  visione
binoculare. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
    a) visita medica generale; 
    b) esami delle urine ed ematochimici; 
    c) visita neurologica; 
    d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  d),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai  seguenti
accertamenti: 
    a) visita medica generale; 
    b) esame delle urine, per la ricerca di  cataboliti  di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
    c)  eventuali   ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che,  alla  data  del  22  giugno  2015,  prestano
servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
    a)  presentata  al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
    b) integrata da documentazione in  originale  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912362  (linea
esterna) o 830/2362  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300028@gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 6. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
    a)  esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o   non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
    b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,  per
sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito  dei  quali  formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima  dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
    a)  mancato  raggiungimento  dell'altezza  minima   eventualmente
richiesta di cui al comma 2, lettera a); 
    b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),  anche
se in forma lieve; 
    c) uso di sostanze psico-attive, accertato  anche  mediante  test
tossicologici; 
    d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
    e)   difetto   di   senso   cromatico   normale    alle    tavole
pseudoisocromatiche,  per  i  candidati   che   concorrono   per   il
contingente  di  mare  specializzazione   "nocchiere   abilitato   al
comando". 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario  e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 13, comma 6. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1,  lettere  d)  ed  e),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 16 
 
 
   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
    c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno  i
valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
    d)  ecografia  pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
    1) lo stato di buona salute; 
    2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
    3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; 
    4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma  3,
del predetto decreto ministeriale, laddove  lo  stato  di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 25 settembre 2015. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
    a)  lettere  a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
    b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere  convocato
in data successiva  per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata  all'art.
6, comma 1, lettera d), potra' concedere il differimento nel rispetto
del  calendario  di  svolgimento  delle  visite  mediche   di   primo
accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata
all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza
ovvero non si presenti nel giorno in  cui  e'  stato  riconvocato  e'
escluso dal concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 17 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 6, comma 1, lettera b), e consiste in: 
    a) un esame di storia ed educazione  civica  (durata  massima  15
minuti); 
    b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
    c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), 
nei limiti del programma riportato in allegato 4. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un  punto  di
merito non inferiore a 10 ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a  10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    8. Al term


[bbp-single-forum id=21165]

Precedente
TERNI
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 – Diario AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 03-03-2015
Successivo
ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE – Concorso per 141 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Post correlati

  • GENOVA
    ALISA – SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA – Concorso per 23 dirigenti medici (liguria) ALISA – SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA

  • MILANO – CESATE
    COMUNE DI CESATE – Concorso-Riapertura per 1 geometra (lombardia) COMUNE DI CESATE

  • PARMA
    UNIVERSITA’ DI PARMA – Concorso per 1 categoria d area amministrativa-gestionale (emilia romagna) UNIVERSITA’ DI PARMA

  • ROMA
    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE DI ROMA – Borse di studio per 1 borsa di studio per laureati (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE DI ROMA

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

Agrigento   Alessandria   Ancona   Aosta   Arezzo   Ascoli Piceno   Asti   Avellino   Bari   Barletta Andria Trani   Belluno   Benevento   Bergamo   Biella   Bologna   Bolzano   Brescia   Brindisi   Cagliari   Caltanissetta   Campobasso   Carbonia Iglesias   Caserta   Catania   Catanzaro   Chieti   Como   Cosenza   Cremona   Crotone   Cuneo   Enna   Fermo   Ferrara   Firenze   Foggia   Forli Cesena   Frosinone   Genova   Gorizia   Grosseto   Imperia   Isernia   La Spezia   L'Aquila   Latina   Lecce   Lecco   Livorno   Lodi   Lucca   Macerata   Mantova   Massa Carrara   Matera   Messina   Milano   Modena   Monza e della Brianza   Napoli   Novara   Nuoro   Olbia Tempio   Oristano   Padova   Palermo   Parma   Pavia   Perugia   Pesaro e Urbino   Pescara   Piacenza   Pisa   Pistoia   Pordenone   Potenza   Prato   Ragusa   Ravenna   Reggio Calabria   Reggio Emilia   Rieti   Rimini   Roma   Rovigo   Salerno   Medio Campidano   Sassari   Savona   Siena   Siracusa   Sondrio   Taranto   Teramo   Terni   Torino   Ogliastra   Trapani   Trento   Treviso   Trieste   Udine   Varese   Venezia   Verbano Cusio Ossola   Vercelli   Verona   Vibo Valentia   Vicenza   Viterbo

CONCORSI NELLE REGIONI

Abruzzo   Basilicata   Calabria   Campania   Emilia Romagna   Liguria   Lombardia   Friuli Venezia Giulia   Lazio   Marche   Molise   Piemonte   Puglia   Sicilia   Sardegna   Toscana   Trentino Alto Adige   Umbria   Valle d'Aosta   Veneto
Copyright Quiz e Concorsi