Concorso per 7 allievi ufficiali - ruolo aeronavale dell'accademia della guardia di finanza (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
| REGIONE | LAZIO |
| PROVINCIA | ROMA |
| COMUNE | ROMA |
| PUBBLICAZIONE |     27-01-2015     |
| SCADENZA |     26-02-2015     Questo concorso è scaduto |
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 7 del 27-01-2015
Concorso (Scad. 26 febbraio 2015)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di sette allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 14° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2015/2016
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza",
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in particolare, l'art. 4,
recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380", nonche' le direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive
modificazioni, recante "Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'inidoneita'";
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
"Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze
alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile";
Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
Visti gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al
servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli
aspiranti all'arruolamento;
Viste le "Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare -
edizione giugno 2013 ("Integrated Pilot Training System 2020"),
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a 2 (due)
unita', in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2015/2016 un pubblico
concorso per esami per l'ammissione di 7 allievi ufficiali del "ruolo
aeronavale" al primo anno del 14° corso aeronavale dell'Accademia
della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) specializzazione "pilota militare": n. 3 posti;
b) specializzazione "comandante di stazione e unita' navale":
n. 4 posti.
3. Uno dei tre posti disponibili per la specializzazione "pilota
militare" e uno dei quattro disponibili per la specializzazione
"comandante di stazione e unita' navale" sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti
dall'art. 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
5. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) una prova di efficienza fisica;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) visita medica di incorporamento.
6. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2015, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1987 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2015, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe',
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 1°
gennaio 1998, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea specialistica o magistrale.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2014/2015.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7) e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita, a
mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18
- 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A
tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in
caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione
della domanda di partecipazione.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 2:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al
medesimo comma 2;
2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando;
3) non siano sottoscritte;
4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, secondo i termini ivi indicati.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2014/2015;
h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
l) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica;
m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli -
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate
all'art. 5, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione,
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l'autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 20, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e
di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica
della graduatoria unica di merito.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
6. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica
di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede i certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti
che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La documentazione presentata oltre la data di effettuazione
dell'accertamento attitudinale non e' presa in considerazione.
3. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui
all'art. 20 devono presentare o far pervenire al Centro di
Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di
Ostia, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero
della Difesa con cui, qualora rivestano lo status di ufficiale di
complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiedono di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo
ufficiale.
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione
degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di
tenente.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.
Art. 10
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido
di Ostia, che si svolgera' a partire dal 16 marzo 2015.
2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 3 marzo 2015, mediante avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresi', rese note eventuali
variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova
preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti, o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti
devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, saranno disponibili informazioni,
sul sito internet www.gdf.gov.it.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 9, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 11, i candidati classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
a) 120 posti per la specializzazione "pilota militare";
b) 160 posti per la specializzazione "comandante di stazione e
unita' navale".
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.
I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima
tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito
internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto
impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 31
marzo 2015, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
3. Eventuali variazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'art. 10, comma
12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Art. 12
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta possono essere consultati il
vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Art. 13
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna ad ogni elaborato un punto di
merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro il 22 aprile 2015, con avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
l'effettuazione della prova di efficienza fisica, dell'accertamento
attitudinale e dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo
il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al
comma 5.
Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° giorno: accertamento attitudinale;
c) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
solo per i candidati per la specializzazione "comandante di stazione
e unita' navale". I candidati per la specializzazione "pilota
militare" idonei all'accertamento attitudinale saranno convocati per
sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nelle date
indicate nel predetto avviso che sara' reso noto a partire dal giorno
successivo a quello di cui al comma 5.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 14
Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale
1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 3.
3. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad
una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di
efficienza fisica e, comunque, non oltre il 5 giugno 2015, ferma
restando la validita' degli esiti delle eventuali prove svolte fino
al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
8. I concorrenti per la specializzazione "pilota militare" che
hanno ottenuto il differimento di cui al comma 7 sono ammessi, con
riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di
cui all'art. 15, comma 2, lett. a).
Gli stessi sono esclusi se lo stato di temporaneo impedimento
sussista ancora alla data del 26 maggio 2015.
9. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
10. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
11. Tali candidate sono, pertanto:
a) differite al 5 giugno 2015;
b) qualora concorrenti per la specializzazione "pilota
militare", ammesse, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, comma 2, lett. a);
c) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data:
1) del 5 giugno 2015, se concorrenti per la specializzazione
"comandante di stazione e unita' navale";
2) del 26 maggio 2015, se concorrenti per la specializzazione
"pilota militare".
12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
14. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da
parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera
b), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
15. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
16. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita', per acquisire elementi
circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
17. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
18. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
19. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che
e' notificato agli interessati, e' definitivo.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
delle sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettere c) e d).
2. A tal fine, i candidati:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
"pilota militare", sono avviati a visita medica preliminare presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, via
Pietro Gobetti, n. 2, Roma dove e' accertata l'idoneita' degli stessi
ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale del predetto
Istituto, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il
giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, sulla
base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle direttive
tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia
di finanza, pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it, cosi' come
richiamato dall'art. 16, comma 1, lettera a), disponendo a tal fine,
laddove ritenuto necessario, l'effettuazione delle ulteriori visite
specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui
all'art. 16, comma 7.
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale pilota, sono, a cura della competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di
finanza, quali ufficiali del "ruolo aeronavale" per la
specializzazione "pilota militare", ed esclusi dal concorso;
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
"comandante di stazione e unita' navale", sono sottoposti a visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati per i posti riservati alla specializzazione
"pilota militare", dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di
essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la
riforma del giudizio di inidoneita'.
La relativa istanza:
a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneita', al Centro di Reclutamento per il
successivo esame della sottocommissione per la visita medica
preliminare di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza improrogabilmente entro il decimo giorno
solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A
tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri
06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.
La suddetta istanza non e' accolta qualora non venga presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di
cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine
suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 6;
c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo':
1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza
espresso;
2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo ad
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio a cura della Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica Militare.
In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione Sanitaria di Appello, la sottocommissione di cui alla
lettera a) esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del "ruolo
aeronavale" per la specializzazione "pilota militare", anche a
seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'art. 16, comma 7.
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica preliminare sara' immediatamente notificato al candidato,
anche tramite il Centro di Reclutamento.
5. I candidati per i posti riservati alla specializzazione
"pilota militare", giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
ai sensi dell'art. 16, comma 7, dalla sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti riservati
alla specializzazione "comandante di stazione e unita' navale",
dichiarati non idonei al termine della visita medica preliminare,
possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione.
Tale istanza:
a) deve essere presentata al Centro di Reclutamento al momento
della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza improrogabilmente entro il quindicesimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai
numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia)
ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a), o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 6.
6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
7. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
8. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) mancato raggiungimento dell'altezza minima eventualmente
richiesta di cui all'art. 17, comma 2, lettera a);
b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test
tossicologici;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche.
In tali casi, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante
che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per le successive fasi concorsuali.
10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la
Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
11. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 16
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione "pilota militare"
1. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c):
a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e
delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it
e, comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti per
l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi
del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei
candidati.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il
nuoto in corso di validita' (anni uno), rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche anche militari o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti,
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
b) referto, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
concernente i markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
c) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV;
d) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed
immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
e) esami radiografici, comprensivi delle radiografie e dei
relativi referti in originale:
1) del torace in due proiezioni, effettuato da non oltre sei
mesi, qualora in possesso;
2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due
proiezioni (A.P./L.L.). In alternativa a tale radiografia, puo'
essere presentata una risonanza magnetica per lo studio di una
eventuale spondilolisi, di una schisi di un arco vertebrale, di ernie
discali o protusioni.
Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data
della visita medica;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale;
g) solo per i candidati di sesso femminile:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
2) ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo
referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a
tre mesi. Tale esame strumentale dovra' essere eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale;
h) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni
(fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale,
rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto
accreditamento.
In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera
g), punto 1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare.
La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della
restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e
l'esclusione dal concorso.
La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui alla lettera h) comporta l'esclusione dal
concorso.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea quali piloti, gli esami radiografici ed i referti sono
trattenuti presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale ed
eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle
attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 12 giugno 2015.
Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove
selettive.
5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare,
secondo il modello in allegato 7.
6. Nel predetto allegato 7 e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne, dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei parametri
fisici prescritti dalla normativa vigente al momento delle visite
mediche. Allo stato, ai candidati e' richiesto il possesso dei
requisiti di statura previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227, dall'art. 2 del decreto ministeriale 1
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