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ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA – Concorso per 373 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO | 0

Concorso per 373 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA


REGIONE LAZIO
PROVINCIA ROMA
COMUNE ROMA
PUBBLICAZIONE     09-01-2015    
SCADENZA     09-01-2015     Questo concorso è scaduto


Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 09-01-2015


MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 9 gennaio 2015)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2015-2016

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  Pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visti i decreti interministeriali 20 dicembre  1996,  concernenti
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi  ordinari  dell'Arma  Aeronautica  -  ruolo
naviganti e ruolo servizi, e del Corpo del Genio Aeronautico -  ruolo
Ingegneri, svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visti  i  decreti  ministeriali  6   maggio   1997,   concernenti
riconoscimento  degli  studi   svolti   dagli   Ufficiali   dell'Arma
Aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, e del Corpo del  Genio
Aeronautico - ruolo Ingegneri, presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche'  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto interministeriale 30  marzo  1999  e  successive
modifiche e integrazioni,  concernente,  tra  l'altro,  requisiti  di
partecipazione,  titoli  di  studio,   tipologia   e   modalita'   di
svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame  per  l'ammissione  ai
corsi normali dell'Accademia Navale; 
    Visto il decreto ministeriale  12  gennaio  2001,  concernente  i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti  per  l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente  elenco  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  2007,  cosi'  come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio  2008,  concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per  l'ammissione
ai  concorsi  per  l'Accademia  Aeronautica,  nonche'   tipologia   e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art.  2186  che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  Codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- in corso di registrazione presso la Corte dei conti  -  concernente
la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP)  Angrisano  Felicio  a
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Per  l'anno  accademico  2015-2016  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  Militare,   Navale   e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: 
    a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi  al
primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
    b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi  alla
prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; 
    c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di  Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica; 
    d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la  formazione  di
base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Taluni dei posti a concorso saranno  riservati,  nella  misura
indicata nelle Appendici al bando: 
    a) agli Allievi delle Scuole Militari; 
    b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti  in  linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  e  delle  Forze  di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il  titolo  che
consente  di  beneficiare  di  tale  riserva  di  posti  deve  essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso; 
    c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera a),
al personale in servizio nell'Esercito in  qualita'  di  Sergente  in
servizio  permanente,  Allievo  Sergente,  Volontario   in   Servizio
permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e  Volontario
in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici  mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione; 
    d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera d),
ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. 
    La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali  si  sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 
    I  posti   riservati   agli   Allievi   delle   Scuole   Militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle  Appendici  al  bando,
saranno devoluti all'altra. 
    I predetti posti riservati agli  Allievi  delle  Scuole  Militari
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
    concorrenti idonei che sono alle armi alla data di  presentazione
della domanda di partecipazione in qualita' di  Ufficiali  inferiori,
di Sottufficiali o di  Militari  di  Truppa  in  ferma  volontaria  o
rafferma; 
    altri concorrenti idonei. 
    I posti riservati ad altre categorie di  candidati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  Allievi  alla  frequenza  dei  corsi  con  riserva  di
accertamento,  anche   successiva   all'ammissione,   dei   requisiti
prescritti  e  subordinatamente   all'autorizzazione   a   effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 
    I  predetti  vincitori  non  potranno  far   valere   gli   esami
universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia  ai
fini del conseguimento della laurea prevista  al  termine  del  ciclo
formativo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli  interessati,  nel  sito  www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero  della  Difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui  sara'  dato  avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. Fermo restando quanto  previsto  al  precedente  comma  4,  il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di  soddisfare  eventuali  sopravvenute
esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive  Armi  o  Corpi,  fino  alla  data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  ciascun   concorso.
Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il   predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora  il
numero dei posti a concorso venga modificato  secondo  le  previsioni
del  presente  comma  e  del  precedente  comma  4,  sara'   altresi'
modificato il numero dei posti  riservati  ai  sensi  del  precedente
comma 2. 
    7. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della Difesa  di  cui  al  successivo  art.  3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per
la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando  quanto
specificato al presente  comma,  i  concorrenti  devono  possedere  i
seguenti requisiti generali: 
    a) essere cittadini italiani; 
    b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta'  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno  di  eta'  al  31  ottobre
2015. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti  dell'Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' al 31 ottobre 2015. Il limite massimo di eta' e' elevato  di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso, comunque non superiore a  tre  anni,  per
coloro che prestano o hanno prestato servizio  militare  nelle  Forze
Armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita'  di  Allievo  delle
Scuole Militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del
limite di eta'. 
    Tale elevazione del limite di eta' non si applica: 
    ai concorrenti  per  i  posti  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c); 
    al personale appartenente ai  ruoli  Ispettori  e  Sovrintendenti
dell'Arma  dei  Carabinieri,  partecipante  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera d); 
    c) aver conseguito o essere in grado  di  conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2014-2015 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche  e  integrazioni.  La  partecipazione   al   concorso   dei
concorrenti che hanno conseguito o stanno per  conseguire  all'estero
il titolo di  studio  prescritto  e'  subordinata  al  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo conseguito, o da  conseguire,  a  quelli
sopraindicati; 
    d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita'  psicofisica  e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale  in  servizio
permanente.  Tale  requisito  sara'  verificato   nell'ambito   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; 
    e) godere dei diritti civili e politici; 
    f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
    g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) avere tenuto  condotta  incensurabile  e  non  aver  posto  in
essere, nei confronti delle Istituzioni  democratiche,  comportamenti
che  non  danno  sicuro  affidamento  di  scrupolosa  fedelta'   alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
    i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o  del  genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; 
    l) aver riportato esito negativo  agli  accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato  nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita'  ovvero  espulsi  per  insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 
    4. Per tutti i concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche'  dell'idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  volo   in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per  il  ruolo  naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
    5.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata    all'accertamento    d'ufficio,    anche     successivo
all'ammissione ai singoli Istituti di formazione,  del  possesso  dei
requisiti di moralita'  e  condotta  stabiliti  per  l'ammissione  ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita'  previste
dalla vigente normativa. 
    6. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e  mantenuti  sino  all'ammissione  presso  i  singoli
Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi
compresi quelli  ulteriori  previsti  ai  precedenti  commi  2  e  3,
rispettivamente per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettere c) e d). 
                               Art. 3 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare le domande di  partecipazione
ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare o da Enti  dalla  stessa  delegati
alla gestione dei concorsi. Per quanto concerne il concorso di cui al
precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  d),  si  fa   rinvio   alle
disposizioni contenute nei successivi articoli 4 e 5. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
    a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta  elettronica,
una utenza di  telefonia  mobile  (intestata  ovvero  utilizzata  dal
concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da  un
componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale  -)
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
    b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica  (CIE),
carta  nazionale  dei  servizi  (CNS),  tessera   di   riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie
speciale. I candidati che sono minorenni alla data  di  presentazione
della domanda di  partecipazione  dovranno,  a  pena  di  esclusione,
allegare alla stessa copia  per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,
dell'atto di assenso per l'arruolamento  volontario  rinvenibile  tra
gli Allegati al bando. 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara',  altresi',  necessario  allegare
copia per immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  di  un  documento  di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia   dei/l   sottoscrittori/e,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 
    2. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la relativa domanda di partecipazione. 
    3.  Terminata  la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere  consegnato
ed esibito,  ove  richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e'  possibile  salvare  in
locale una copia della stessa. 
    4. Dichiarazioni integrative o  modificative  rispetto  a  quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.persomil.difesa.it e nel portale,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 5. 
    7. In tal caso resta comunque invariata all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui al precedente art. 2. 
    8. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) la domanda di partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata esclusivamente on-line a  mezzo  della  procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il medesimo
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -, seguendo le istruzioni  per
la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    Prima di iniziare la  procedura  di  compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
    a) casella di  posta  elettronica  certificata  di  tipo  CEC-PAC
(comunicazione  elettronica  certificata  tra  cittadino  e  Pubblica
amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di
CEC-PAC deve compilare dei campi con i propri dati  anagrafici  e  il
codice fiscale; 
    b) carta di tipo conforme agli standard  CIE  (carta  d'identita'
elettronica) e CNS (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  concorrente
titolare di questi tipi di smart card dovra': 
    compilare dei campi con  i  propri  dati  anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
    identificarsi  digitalmente  mediante  l'utilizzo  della  propria
CIE/CNS e del pin a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica  qualificata.  Il   concorrente
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato dovra': 
    compilare  il  modulo  di  identificazione  con  i  propri   dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
    scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
    sottoscrivere mediante certificato di firma  digitale  (intestato
al concorrente); 
    eseguire la procedura  di  upload  per  caricare  la  domanda  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato inviera' al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  delle  domande
on-line per la partecipazione al concorso. 
    Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e  il  concorrente  non  sara'  ammesso  alla
procedura concorsuale. 
    I  concorrenti  minorenni  all'atto  della  presentazione   della
domanda  di  partecipazione  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  ai   commi   precedenti,   identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC, oppure tramite carta di tipo
conforme agli standard CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS
(carta  nazionale  dei  servizi),  oppure  tramite   firma   digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento  volontario  di  un  minore,  secondo   il   modello
rinvenibile tra gli allegati al bando,  sottoscritto  da  entrambi  i
genitori o dal genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in
mancanza, dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di
validita'. 
    All'esito della  procedura  correttamente  eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica  indicato  nella  domanda.  Detta  ricevuta  dovra'
essere esibita dal  concorrente  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    I concorrenti identificati mediante casella di posta  elettronica
di tipo CEC-PAC riceveranno le  comunicazioni  relative  al  concorso
esclusivamente alla  predetta  casella.  I  concorrenti  identificati
mediante carta d'identita' elettronica  (CIE),  carta  nazionale  dei
servizi (CNS) o firma digitale/elettronica qualificata deve  indicare
un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC). 
    10. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti  indicano  i  loro  dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla  residenza  e  al  recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,  nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione. 
    11. Con l'inoltro telematico delle domande, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la  responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    12. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare  le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c), tramite  il  proprio  profilo  nel  portale,  il
candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni,  suddivisa
in  un'aera  pubblica  relativa  alle  comunicazioni   di   carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento delle
prove scritte  ed  eventuali  variazioni  successive,  calendario  di
svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove  di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.),  e  in  un'area  privata
relativa alle  eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale.  I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito  in  fase  di  registrazione,   ovvero   mediante   sms.   Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti
di tutti i candidati. 
    Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  saranno  anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d)  tutte  le  comunicazioni  saranno  inserite   nei   siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,  comma  1  i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative  o  modificative
di quanto rappresentato  nella  domanda  di  partecipazione,  nonche'
eventuali  ulteriori  comunicazioni,  mediante  messaggi   di   posta
elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account  di  PE  -  o
posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando  esclusivamente  un
account di PEC -, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
    a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi  al
primo      anno      di      corso      dell'Accademia      Militare:
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it    per     la     PE     ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; 
    b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi  alla
prima   classe   dei    corsi    normali    dell'Accademia    Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; 
    c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di  Allievi
alla prima classe  dei  corsi  regolari  dell'Accademia  Aeronautica:
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE; 
    d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la  formazione  di
base     degli     Ufficiali     dell'Arma      dei      Carabinieri:
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    5.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
    a) prova scritta di preselezione; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c) accertamenti psicofisici; 
    d) accertamenti attitudinali; 
    e) prova scritta di composizione italiana; 
    f) prova scritta di selezione culturale in  biologia,  chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario); 
    g) prova orale di matematica; 
    h) prova orale facoltativa di lingua straniera; 
    i) tirocinio. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
    a) prova scritta di selezione culturale; 
    b) accertamenti psicofisici; 
    c) prova scritta di selezione culturale in  biologia,  chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario); 
    d) prove di efficienza fisica; 
    e) accertamenti attitudinali; 
    f) prova orale di matematica; 
    g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
    a) prova scritta di preselezione; 
    b) accertamenti psicofisici; 
    c) prova scritta di composizione italiana; 
    d) prova di scritta selezione culturale in  biologia,  chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario); 
    e) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale (concernente  le
aree      di      valutazione      dell'efficienza      fisica      e
psicoattitudinale-comportamentale); 
    f) prova facoltativa di informatica; 
    g) prova orale di lingua inglese; 
    h) prova orale di matematica; 
    i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 
    4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  d)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
    a) prova scritta di preselezione; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c) prova scritta di composizione italiana; 
    d) accertamenti psicofisici; 
    e) accertamenti attitudinali; 
    f) prova orale su materie indicate nell'Appendice al bando; 
    g) prova orale facoltativa di lingua straniera; 
    h) tirocinio. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle Appendici al bando. 
    6. Saranno ammessi  a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i  soli  concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione  con  riserva,  disciplinati  nelle  Appendici  al  bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    7.  I   concorrenti   che,   regolarmente   convocati,   non   si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati  rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  7.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  tranne   che   per   concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri  concorsi  indetti  con  il
presente bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare  e
per la contestuale convocazione alle prove dell'esame  di  Stato.  In
tali ipotesi gli interessati dovranno  far  pervenire  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13.00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso) antecedente  a  quello  di  prevista  presentazione  con  in
allegato copie per immagine, ovvero in  formato  PDF,  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
della  documentazione  probatoria.  In  particolare,   in   caso   di
contestuale svolgimento delle prove  dell'esame  di  Stato,  dovranno
allegare  apposita  documentazione  rilasciata   dall'Amministrazione
scolastica dalla quale risulti la  convocazione  per  una  prova  del
predetto  esame  di  Stato.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta solo compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento  delle
prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli
articoli successivi,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per  il  solo
concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  d)  la
riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo  e-mail  all'indirizzo
indicato  nella  domanda  di  partecipazione.  Non  si  procedera'  a
riconvocazione alla prova scritta  di  composizione  italiana  -  ove
prevista - e, per  i  soli  concorrenti  per  i  posti  per  i  Corpi
Sanitari, alla prova scritta  di  selezione  culturale  in  biologia,
chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per  quanto  di
interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui  al  precedente
art. 5, comma 4. 
    8. I calendari di svolgimento delle prove  concorsuali,  ove  non
indicati nel bando o  nelle  relative  Appendici,  nonche'  eventuali
modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse  saranno  resi
noti mediante avviso - che avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni  organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sara' reso disponibile
anche  nel  sito  www.persomil.difesa.it.  Mediante  avviso  inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero  con
le altre modalita' sopra indicate, saranno  altresi'  resi  noti  gli
esiti delle prove scritte e orali.  Sara'  anche  possibile  chiedere
informazioni al  riguardo  al  Ministero  della  Difesa  -  Direzione
Generale per  il  Personale  Militare  -  Sezione  Relazioni  con  il
Pubblico  -  viale  dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma   -   tel.
06/517051012 (mail urp@persomil.difesa.it). 
    9. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), tali pubblicazioni  avverranno  esclusivamente  nei  siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti.  Con  le  medesime
modalita' saranno, altresi', resi noti gli esiti delle prove  scritte
e  orali.  Per  tale  concorso   sara'   anche   possibile   chiedere
informazioni al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  V
Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    10. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della  legge
8 marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994,  n.  487,  i  concorrenti  che  ne  facciano  espressa
richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale  successivo  le
prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese  note
annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'Interno.  In  casi  di
impossibilita' di svolgimento differito delle prove per  i  candidati
che ne  facciano  richiesta,  queste  saranno  fissate  per  tutti  i
concorrenti in un giorno  che  non  coincida  con  quello  di  riposo
sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    11. A mente dell'art. 580, comma 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 
    12. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    13. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    14. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle  prove  e
accertamenti indossando l'uniforme e potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta  giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti nel  presente  articolo,  nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si  svolgeranno
dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.
In particolare la licenza potra' essere concessa  nell'intera  misura
per la preparazione  della  prova  orale  oppure  frazionata  in  due
periodi, di cui uno per la preparazione alla prova scritta e uno  per
la preparazione alla prova orale. 
    15. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1 saranno nominate, con  successivi  decreti  dirigenziali,  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
    1) la commissione esaminatrice per  la  valutazione  della  prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali, per la formazione delle  graduatorie  e
per l'assegnazione ai corsi; 
    2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
    3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
    4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
    5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
    6) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
    1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di  selezione
culturale, per le prove orali, per la  formazione  delle  graduatorie
finali e per l'assegnazione ai Corpi; 
    2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
    3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
    4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
    5) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
    1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
    2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
    3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
    4) la commissione per la prova scritta di composizione italiana; 
    5) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale
e comportamentale, per la prova facoltativa di  informatica,  per  le
prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
    1) la commissione esaminatrice per  la  valutazione  della  prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 
    2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
    3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
    4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
    5) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio. 
    2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica,  composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione  culturale
in biologia, chimica e fisica. 
                               Art. 8 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
 
    1. La prova scritta di preselezione sara'  prevista  per  i  soli
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c)  e  d),
fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4. 
    Coloro  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede  e  nel
giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma  8,
muniti di penna a  sfera  a  inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. 
    I  concorrenti  frequentatori  delle  Scuole  Militari   dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate  dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola  di  appartenenza,  che  dovra'  partecipare  ai
rispettivi Allievi  le  comunicazioni  di  presentazione  alla  prova
scritta di preselezione. 
    2. La prova si svolgera', a cura  della  competente  commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 
    3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione  (determinati  con  i  criteri  di  cui  alle
Appendici  al  bando),  le  commissioni   competenti   provvederanno,
nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie,  utili  al
solo fine di individuare i concorrenti da ammettere  a  sostenere  le
prove successive, entro i limiti numerici di cui  alle  Appendici  al
bando. 
    4.  Per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza  dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o  piu'
degli ordini di studi previsti  sara'  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze di selezione, la prova scritta  di  preselezione  non  avra'
luogo. 
                               Art. 9 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
 
    1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per  il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    2. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso,  senza  attendere   alcuna   convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8,
muniti di penna a  sfera  a  inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
I  concorrenti   frequentatori   delle   Scuole   Militari   dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate  dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola  di  appartenenza,  che  dovra'  partecipare  ai
rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova. 
    3. Il punteggio riportato sara' utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie finali del concorso. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  Ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e
delle   direttive   tecniche   riguardanti    l'accertamento    delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al  servizio  militare,  approvate  con  il  decreto
ministeriale 4 giugno 2014,  di  cui  in  premessa,  fatto  salvo  il
rispetto  di  ulteriori   disposizioni   normative   indicate   nelle
specifiche  Appendici.   La   facolta'   di   proporre   istanza   di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a) in quanto  gli  accertamenti  psicofisici
avranno  luogo  contestualmente  alle  prove  di  efficienza  fisica.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione,  nei  casi  e  con  le
modalita' di cui al precedente  art.  6,  comma  7,  dovranno  essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento degli  accertamenti  psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in  originale  o  in  copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge  -  all'atto
della  presentazione  ai  rispettivi  Enti   di   Selezione   e   gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicate nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere  riconosciuti  in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i  profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali  e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio  Sanitario  Nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente
produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme
secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  legge  -  della   struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da  parte
della  commissione  competente  per  gli  accertamenti   psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
    a) Esercito: i cinque giorni  antecedenti  la  prova  scritta  di
composizione italiana; 
    b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
    c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova  scritta  di
composizione italiana; 
    d) Arma dei Carabinieri: la data di formazione della  graduatoria
di ammissione al tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  degli   accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del  giudizio,
a mente dell'art. 580, comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato  accertato,  la
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare   procedera'   alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  il
completamento della procedura concorsuale, entro il  termine  fissato
per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi e,
per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  a)
e d), entro il termine fissato per la definizione  delle  graduatorie
di  ammissione  al  tirocinio.  Se   in   occasione   della   seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione ne dara'  notizia  alla  citata  Direzione  Generale  che
escludera'  il  candidato  dal  concorso  per   l'impossibilita'   di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le  ipotesi  di
ammissione con riserva di cui alle Appendici al bando. 
    6. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b)  e  c),  i  concorrenti  giudicati  inidonei  potranno
produrre,  improrogabilmente  seduta  stante,  specifica  istanza  di
ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni  potranno
esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo
a quello della comunicazione  del  giudizio  di  inidoneita'  facendo
pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata  da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva  facolta'
o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio  di  posta  elettronica
(PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di  seguito
elencati). Tale istanza  dovra'  essere  integrata  mediante  l'invio
(tramite messaggio di posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica
certificata   (PEC)   agli    indirizzi    di    seguito    elencati,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici, di copia per immagine,  ovvero  in  formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione   dello   Stato   e   di   idonea   documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. Le
istanze dei candidati minorenni e  la  documentazione  di  cui  sopra
dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica di cui al
precedente art. 5, comma 4, lettera a), b) e c). 
    7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante  avviso  inserito  nell'area  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), a mezzo e-mail (se e'  stato  indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In  caso  di
mancato accoglimento dell'istanza, invece, il  concorrente  ricevera'
comunicazione,  con  le  medesime  modalita',  che  il  giudizio   di
inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici  deve
intendersi confermato. 
    8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici  -  in
caso  di  accoglimento  di  tale  istanza  -  sara'  espresso   dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a  seguito  di
valutazione della documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,
ovvero, solo se  lo  riterra'  necessario,  a  seguito  di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. 
    9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto,  per  i  concorrenti  giudicati   idonei   la   commissione
provvedera' a definire il  profilo  sanitario  e,  ove  previsto,  ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti  dichiarati  inidonei
anche  a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori
accertamenti  psicofisici  disposti,   nonche'   quelli   che   hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a  cura  delle  competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica. 
    2. L'idoneita' fisica dei candidati di cui al precedente art.  1,
comma  1,  lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito  del   tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. 
    3. Le prove di efficienza fisica  si  svolgeranno  a  cura  delle
competenti  commissioni  e  potranno  prevedere   l'espletamento   di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 
    4. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
    a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica  per
l'atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi  di  cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b)  e  c)),  in  corso  di
validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport. Il documento dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non
antecedente al 1° novembre 2014 e dovra' essere  valido  fino  al  31
ottobre 2015; 
    b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante  l'esito
di test di gravidanza mediante analisi su sangue o  urine  effettuato
entro i termini indicati nelle Appendici al bando per lo  svolgimento
in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. 
    La mancata  presentazione  di  detti  documenti  non  consentira'
l'ammissione della concorrente a sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. 
    5.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito l'Ufficiale medico  presente  [per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a),  il  Dirigente  del  Servizio
Sanitario  del  Centro  di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito  o  il  suo  sostituto],   adottera'   le   conseguenti
determinazioni,  eventualmente  autorizzando  l'effettuazione   delle
prove in altra data. 
    6. Allo stesso modo, i concorrenti che  prima  dell'inizio  delle
prove accusano una  indisposizione,  o  che  si  infortunano  durante
l'esecuzione  di  uno   degli   esercizi,   dovranno   immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 5, adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica  che  perverranno  da
parte di concorrenti che le avranno portate  comunque  a  compimento,
anche se con esito negativo. 
    7. I concorrenti che, nei ca


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PERUGIA – TODI
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 – Diario AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 02-01-2015
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ROMA
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ – Avviso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 13-01-2015

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