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ROMA
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – Concorso per 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (lazio) COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO | 0

Concorso per 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI


REGIONE LAZIO
PROVINCIA ROMA
COMUNE ROMA
PUBBLICAZIONE     31-03-2017    
SCADENZA     02-05-2017     Questo concorso è scaduto


Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 31-03-2017


COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso (Scad. 2 maggio 2017)

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
703, 706, 707, 708 e 2199, comma 7-bis, nonche' l'art. 2186,  che  fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,  delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973  comma  2-bis  e
2203-ter del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri,  il  possesso  di  specifici  requisiti  legati  all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
641, 697, 700, 703, 707 e 708); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto  legislativo
n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di
programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi  annualmente
a concorso e i candidati  possono  fare  in  ciascun  anno  una  sola
domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III,  14  gennaio  2014,  n.
100; Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  Sez.  I  bis,
16.7.2014, n. 7599; Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863;  Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, 
    Valutata la necessita' di disporre, per esigenze  di  impiego  in
Trentino Alto Adige,  di  personale  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese  o  di  altri  idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; 
    Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano; 
    Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli,
per  il  reclutamento  di   1598   allievi   carabinieri   in   ferma
quadriennale, di cui: 
      a. 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, in servizio; 
      b. 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP1)  in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      c. 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai giovani che non  abbiano  superato  il  ventiseiesimo
anno di eta', per il successivo impiego  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 17: 
      d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale,  riservato  ai
sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai  concorrenti
in possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni, 
    2. E' stabilito in 167 il numero dei vincitori  dei  concorsi  di
cui al comma 1. da  formare  nelle  specializzazioni  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare  per  il
successivo impiego nelle relative specialita', ai sensi dell'art.  8,
comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    3. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui all'art. 3, i candidati: 
      debbono optare per il concorso cui  intendono  prendere  parte,
essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di  cui
al comma1; 
      possono esprimere preferenza  per  la  formazione  e  l'impiego
specialistici di cui al comma 2. Essendo ad essa correlati  specifici
criteri  di  selezione  e  profili  d'impiego,  l'esercizio  di  tale
facolta' non e' consentito ai partecipanti  al  concorso  di  cui  al
comma 1, let. d. e produce effetti  irretrattabili  e  vincolanti  ai
fini della designazione dei  vincitori  di  concorso  da  avviare  ai
percorsi formativi e d'impiego di cui al comma 2,  la  cui  selezione
sara' operata con le modalita' indicate agli articoli 13 e 16. 
    4.  Il  numero  dei  posti  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove  concorsuali,
di modificare il numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in   ragione   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa  pubblica  che  dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2017. 
    In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
     1. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a)  possono
partecipare  i  cittadini  italiani  che  siano  volontari  in  ferma
prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in  servizio  da  almeno   7   mesi
continuativi ovvero in rafferma annuale, che: 
      non abbiano presentato nell'anno 2017 domanda di partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre  Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6. 
    2. Al concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b)  possono
partecipare i cittadini italiani che siano: 
      volontari in ferma prefissata di un anno  (VFP1)  collocati  in
congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)  in  servizio
che non abbiano presentato nell'anno 2017 domanda  di  partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre  Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati  in
congedo a conclusione della prescritta ferma, 
    che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6. 
    3. Al concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c)  possono
partecipare i cittadini italiani che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3   abbiano   compiuto    il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare, il limite massimo d'eta' e'  elevato
a ventotto anni. Non si applicano gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6. 
    4. Al concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  d)  possono
partecipare  i  cittadini  italiani  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio
militare, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni. 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   ai
successivi commi 5 e 6. 
    5. Ai concorsi di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  possono  partecipare
coloro che: 
      a. godano dei diritti civili e politici; 
      b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; 
      c. siano in possesso del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado; 
      d. abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      e. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 
     6. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: 
      al possesso della  idoneita'  psicofisica  ed  attitudinale  da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      al  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
       al non trovarsi in situazioni  comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    7. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e  mantenuti,  fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione  nella  ferma  quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri. 
    8. Il direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con  provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 3 
 
           Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata, esclusivamente on-line,  seguendo  la  procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale,  seguendo  le  istruzioni  per  la  compilazione
fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
      a.  casella  di  posta  elettronica  certificata  intestata  al
concorrente; 
      b. carta di tipo conforme agli standard CIE (carta  d'identita'
elettronica) e CNS (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve: 
        compilare dei campi con i propri dati anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della  propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato; 
        c. firma  digitale/elettronica  qualificata.  Il  concorrente
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
        compilare il modulo di  identificazione  con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        sottoscriverlo  mediante  certificato   di   firma   digitale
(intestato al concorrente); 
        eseguire la procedura di upload per  caricare  il  modulo  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati che si trovano  all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande. 
    Il  predetto   Centro   provvedera'   ad   inviare   direttamente
all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione
al concorso all'indirizzo  e-mail  indicato  nella  richiesta.  Detto
modulo, una volta compilato, dovra' essere scannerizzato ed inviato a
mezzo e-mail al predetto  indirizzo,  unitamente  ad  una  copia  del
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3, le domande  di
partecipazione inoltrate, anche  in  via  telematica,  con  qualsiasi
mezzo  diverso  da  quelli  sopraindicati,  non  saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale.  Per  i  militari  in  servizio  non   e'   ammessa   la
presentazione   delle   domande   tramite   i   Comandi/Reparti    di
appartenenza. 
    5. I concorrenti minorenni: 
      all'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione,
dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2,
identificandosi sul  sistema  automatizzato  di  presentazione  delle
domande  tramite  una  casella  di  posta   elettronica   certificata
standard, oppure tramite carta di tipo  conforme  agli  standard  CIE
(carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei  servizi),
oppure tramite firma digitale elettronica  qualificata,  intestate  a
uno dei genitori esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore; 
        all'atto della presentazione  alla  prima  prova  concorsuale
dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario  di
un minore, redatto su modello conforme all'allegato «A»  al  presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente
la potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  dal  tutore,  nonche'  la
fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del  sottoscrittori/e
rilasciato  da   un'Amministrazione   dello   Stato,   provvisto   di
fotografia, in corso di validita'. 
    6.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della  domanda  on-line,  il  concorrente,  consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non  veritiere,  di
cui all'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: 
      a. i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alle  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e  in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      c. il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      d. il proprio stato civile; 
      e. la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il concorrente che e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella di posta  elettronica  certificata,  tutte  le  comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il  concorrente
che e' stato identificato mediante carta  d'identita'  elettronica  /
carta  nazionale  dei  servizi  o  firma   digitale   /   elettronica
qualificata deve indicare  un  indirizzo  di  posta  elettronica  (e'
preferibile che sia indicata una  casella  di  PEC-posta  elettronica
certificata) ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso.  Dovra'  essere  segnalata,  altresi',   a   mezzo   e-mail
(all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione  del  recapito
indicato. L'Amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      f. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura  penale,  di  non  avere  in  corso  procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione,  di  non  avere  a  proprio  carico  precedenti   penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di
pena, i procedimenti a  carico  e  ogni  altro  eventuale  precedente
penale,  precisando  la  data   del   provvedimento   e   l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail  (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it),   qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra,  fino  all'effettivo
incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri; 
      g. il non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      h.  l'aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      i. la prestazione del proprio consenso al trattamento dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione; 
      j. se partecipante ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, let.
a. e b.: 
        1) la propria posizione giuridica, specificando: 
          la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma
annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione  della  prescritta
ferma; 
          la Forza armata  (Esercito,  Marina,  Aeronautica)  ove  si
presta o si e' prestato servizio, 
          se militare in servizio, l'ulteriore requisito di non  aver
presentato,  nell'anno  2017,  domanda  di  partecipazione  ad  altri
concorsi indetti per  le  carriere  iniziali  delle  altre  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e militare; 
        2) i titoli militari posseduti di cui  all'allegato  «B»,  ai
fini indicati alla let. b. dell'art. 12; 
      k. ai fini indicati alla  let.  b.  dell'art.  12,  l'eventuale
possesso di: 
        titoli di studio e professionali di cui agli allegati  «C»  o
«D», specificandone la data di  conseguimento  e  l'istituto  o  ente
rilasciante; 
        conoscenza di lingua straniera (fatta  eccezione  per  quella
tedesca per i partecipanti al concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
let.  d.),  derivante  da  una  delle  condizioni  specificate  negli
allegati «E» e «F»; 
      l. se partecipante al concorso di cui all'art. 1, comma 1, let.
d), il possesso dell'attestato  di  bilinguismo  (lingua  italiana  e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di  istituto  di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni; 
      m. l'eventuale preferenza, ai sensi e per gli effetti dei commi
2. e 3.  dell'art.  1,  per  la  formazione  e  per  l'impiego  nelle
specializzazioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   ambientale,
forestale e agroalimentare, alla cui  espressione  e'  correlato,  ai
fini indicati alla let  b.  dell'art.  12,  il  riconoscimento  degli
specifici titoli di cui all'allegato «G»; 
    7. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal  concorrente.  Detta  ricevuta  dovra'
essere esibita dal  concorrente  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    8. La  documentazione  dei  titoli  di  studio  o  di  preferenza
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso ed in essa dichiarati non
dovra' essere allegata in sede di inoltro della domanda stessa con le
procedure di cui al comma 2, bensi' consegnata, anche sotto forma  di
dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica  di
cui all'art. 9. 
    9. Una volta scaduto  il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione on line, le  domande  di  partecipazione  non  potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    10.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in  servizio   dovranno
consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono  in  forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze di cui
all'art. 4. 
    I volontari in  ferma  prefissata  in  congedo,  qualora  non  in
possesso dell'estratto  della  documentazione  di  servizio,  per  le
stesse finalita' dovranno presentare copia della  domanda  al  Centro
documentale    (ex    distretto    militare/Dipartimento     militare
marittimo/Capitaneria      di      porto/Direzione       territoriale
dell'Aeronautica di appartenenza). 
                               Art. 4 
 
Istruttoria delle domande. Volontari in ferma prefissata in  servizio
                            ed in congedo 
 
    1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  delle  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato «H», che costituisce parte integrante del presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 
    2. I volontari in ferma prefissata, in servizio  ed  in  congedo,
all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento  delle  prove  di
efficienza  fisica  presso  il   Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento,  dovranno
consegnare  copia  del  suddetto  estratto  della  documentazione  di
servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale  (ex
distretto militare)/Dipartimento  militare  marittimo/Capitaneria  di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I volontari
in ferma prefissata in congedo  che  non  riescano  ad  ottenere  per
comprovati   motivi   dagli   enti   competenti   l'estratto    della
documentazione  di  servizio  dovranno  consegnare,   compilata,   la
dichiarazione in allegato «I».  La  mancata  presentazione  di  detto
estratto/dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso. 
                               Art. 5 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a. prova scritta di selezione; 
    b. prove di efficienza fisica; 
    c. accertamenti sanitari, per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica; 
    d. accertamenti attitudinali; 
    e. valutazione dei titoli. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova  preliminare,  da  svolgersi  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 7, commi 4 e 5. 
    3. I concorrenti - compresi quelli  di  sesso  femminile  che  si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli  accertamenti  previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al  comma  1  e  provvedera'  ad  assicurare  i  concorrenti  per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il  periodo  di
permanenza  presso  la  sede  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti stessi. 
                               Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: 
      a. la commissione esaminatrice, preposta: 
        alla valutazione della  prova  scritta  di  selezione  e  dei
titoli; 
        alla verifica della conoscenza della lingua  straniera  nella
prova facoltativa di cui all'art. 12  e  agli  allegati  «E»  e  «F»,
avvalendosi di docenti/esperti conoscitori delle lingue interessate; 
        alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b. la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c. la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non  inferiore
a colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non  inferiore
a maggiore, membro; 
      un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova scritta di
selezione dei concorrenti in possesso dell'attestato  di  bilinguismo
che intendono svolgere la prova in lingua tedesca; 
      uno o piu' docenti o esperti, che potranno  essere  diversi  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per
la prova facoltativa di lingua straniera; 
      un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro; 
      un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un  ufficiale  medico  di  grado  non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato  in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di «perito selettore  attitudinale»,
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse  rilevante
potranno essere nominate piu' commissioni. 
                               Art. 7 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di
svolgimento  della  prova  sono  riportati  nell'allegato  «L»,   che
costituisce parte integrante del presente  decreto.  I  candidati  in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana  e  tedesca),
riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di  primo  grado,  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni,  all'atto  della  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, potranno  chiedere  di  effettuare  detta
prova in lingua tedesca.  La  prova  sara'  verosimilmente  svolta  a
partire dal 15 maggio 2017. L'ordine di  convocazione,  la  sede,  la
data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 5 maggio
2017, mediante pubblicazione nel sito internet  www.carabinieri.it  e
presso il Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,
telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di  ciascun  concorrente
l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di
ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 
    2. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
convocazione, presso la  sede  d'esame  nel  giorno  previsto  almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento   provvisto   di   fotografia   rilasciato   da    una
amministrazione dello Stato ed in  corso  di  validita',  nonche'  di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di  una  sessione  non  saranno
previste  riconvocazioni,   fatta   eccezione   per   i   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione difesa cui essi abbiano chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire  al
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  -  a  mezzo  e-mail,
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
un'istanza   di   nuova   convocazione,   allegando    documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non  oltre
il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra'  a
mezzo e-mail inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di  cui  al  comma  1  avra'
valore  anche  di  prova  preliminare.  In  tal  caso,  il  punteggio
conseguito all'esito della  correzione  e  valutazione  della  prova,
espresso in centesimi: 
      a. determinera' la formazione di distinte graduatorie, una  per
ciascuna dei concorsi di cui all'art. 1. comma 1, per  individuare  i
concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di
cui all'art. 9, in numero pari a: 
        quello dei posti a  concorso  moltiplicato  per  2,3,  per  i
concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
        i primi  850  candidati  della  graduatoria  formata  per  il
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); 
        primi 100 candidati della graduatoria formata per il concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), 
    includendovi anche quanti dovessero riportare,  nelle  rispettive
graduatorie,  punteggio  uguale  a   quello   dell'ultimo   candidato
utilmente posizionato; 
      b. concorrera' alla  formazione  delle  graduatorie  finali  di
merito di cui all'art. 13. 
    Il relativo avviso sara' reso noto con le  modalita'  di  cui  al
comma 1. 
    5. Lo svolgimento, la correzione e  la  valutazione  della  prova
saranno  regolate  da   apposite   norme   tecniche   approvate   con
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri e, per quanto  applicabili,  secondo  le  norme  previste
dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    6.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'   di
convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di  svolgimento
dell'ultima sessione della  prova  scritta  di  selezione,  nel  sito
internet www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    7.  Ciascun  candidato,  a  partire  dal  settimo  giorno   dalla
pubblicazione degli esiti  definitivi  della  prova  scritta,  potra'
prendere visione, nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata
al concorso, del  questionario  somministratogli,  della  griglia  di
correzione e del proprio modulo risposta test. 
                               Art. 8 
 
                        Documenti da produrre 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica  e,
qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed attitudinali,  all'atto
della presentazione, oltre ad esibire la carta  d'identita'  o  altro
documento di riconoscimento rilasciato  da  un'Amministrazione  dello
Stato, munito di fotografia,  in  corso  di  validita'  (portando  al
seguito anche una  fotocopia  del  documento),  dovranno  produrre  i
seguenti documenti in originale o in copia: 
      a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se  volontari  in
ferma prefissata; 
      b. documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli da
valutare ai sensi dell'art. 12; 
      c. attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all'art.  1,  comma
1., lettera d.; 
      d. certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  specializzati   in
medicina dello sport. La mancata presentazione di  detto  certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
      e. certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente; 
      f. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non  antecedente  a  tre  mesi.  La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione  del
concorrente; 
    g. certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  «M»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei  mesi  a  quella  di  presentazione.  La
mancata presentazione di detto  documento  determinera'  l'esclusione
del concorrente; 
      h. ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie   ed
espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'  enzimatica.  I
candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale   o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di  cui  all'allegato
«N». In caso di mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,  ai   fini   della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV,  limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al  coefficiente  attribuito  sara'
aggiunta la dicitura «deficit di  G6PD  non  definito».  Il  suddetto
referto  dovra'  comunque  essere  prodotto  dai  candidati  all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori; 
      i. referto da cui risulti l'esito dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data  fissata  per  gli  accertamenti  sanitari  (solo   qualora   il
concorrente ne sia gia' in possesso). 
    L'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato  «A»,
che costituisce parte integrante del presente  decreto,  sottoscritto
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,  dal  tutore  (solo  se
ancora minorenni alla data di convocazione presso il  Centro)  dovra'
essere consegnato all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento
della prova scritta di selezione. La mancata presentazione  di  detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne. 
    2. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione
per  le  prove  di  efficienza  fisica,  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
      a. di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione  di  detti
referti determinera' l'esclusione dal concorso, non  essendo  ammesse
nuove convocazioni; 
      b. attestante l'esito di test di gravidanza  (mediante  analisi
su  sangue  o  urine)  svolto  entro  i  cinque  giorni  calendariali
precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  la  finalita'
indicate nell'art. 10, comma 9. 
    3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e  2  richiesti  ai  candidati  dovranno  essere  effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'
essere prodotta anche l'attestazione  in  originale  della  struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
                               Art. 9 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 10 luglio 2017, si svolgeranno  secondo
le  modalita'  e  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  «O»,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' secondo le
ulteriori prescrizioni che saranno indicate in apposito provvedimento
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, concernenti  anche
i comportamenti da tenere, a pena di  esclusione,  nelle  ipotesi  di
infortuni  o  di  indisposizioni  verificatisi  prima  o  durante  lo
svolgimento  degli   esercizi.   Detto   provvedimento   sara'   reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 6,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove  sara'  considerato  rinunciatario  e  percio'
escluso dal  concorso,  quali  siano  le  ragioni  dell'assenza,  ivi
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti: 
      interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di
altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa, cui essi  abbiano
chiesto di partecipare; 
      che - in ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate - non siano in possesso, alla data di  convocazione,  dei
certificati e referti di cui all'art. 8, commi 1, lettere e), f) e g)
e comma 2, lettera a). 
    A tal fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  Centro
nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it  -  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di  nuova  convocazione,  allegando  documentazione  probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  accordata  non  oltre  il  termine
ultimo di programmato  svolgimento  delle  prove,  avverra'  a  mezzo
e-mail inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    4. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione
necessaria al conseguimento del giudizio  di  idoneita'.  Il  mancato
superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi
accertamenti sanitari e la sua esclusione dal concorso. Ai  risultati
conseguiti negli esercizi obbligatori  e,  se  sostenuti,  in  quelli
facoltativi, e' connessa l'attribuzione di un punteggio  incrementale
fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi secondo le  modalita'
indicate nel citato allegato «O»,  utile  ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui all'art. 13. 
                               Art. 10 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  al  termine  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),  ad  accertamenti
sanitari volti alla verifica del possesso dell'idoneita'  psicofisica
a prestare servizio in qualita' di carabiniere. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato  in
premessa  e  con  quelle   definite   con   ulteriore   provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove  convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3. 
    4. Gli  accertamenti  sanitari  verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1,  costituzione  (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR)  2,
apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal  coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo  di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore  (LS)
2, apparato locomotore inferiore (LI) 2,  apparato  uditivo  (AU)  2,
apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita' oculare normali,  senso  cromatico  normale  (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente  la  PRK
ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,  n.  207,  i  candidati
dovranno, altresi', rientrare entro i  valori  limite  dei  parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza  muscolare  e
alla  massa  metabolicamente  attiva  riportati  nella  tabella   «A»
allegata al predetto decreto. 
    5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra'  per  tutti   i   concorrenti   i   seguenti   accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
      b. visita cardiologica con E.C.G.; 
      c. visita oculistica; 
      d. visita odontoiatrica; 
      e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f. visita psichiatrica; 
      g. analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine.  In  caso  di  positivita'  disporra'  sul   medesimo
campione test di  conferma  (gascromatografia  con  spettrometria  di
massa); 
      h. analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT - GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      i. controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I concorrenti di sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora  minorenne  all'atto  della  presentazione  agli  accertamenti
sanitari avra'  cura  di  portare  al  seguito  la  dichiarazione  di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al  citato  allegato
«P», che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente  minorenne  agli  esami  radiologici  e  la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 
    6.  La  commissione,  al  termine  della  visita  collegiale,  ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo» con indicazione del profilo sanitario; 
      «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti: 
      a. che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
      b. risultati affetti da: 
        1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4; 
        2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
        3) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
        a) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        b) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  del  punto  10  delle  avvertenze
riportate nella  direttiva  tecnica  per  l'applicazione  dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4  giugno
2014, secondo i quali lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Le
candidate che si trovassero in dette  condizioni  saranno  nuovamente
convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento  per
essere sottoposte alle visite specialistiche e agli  accertamenti  di
cui al presente articolo, i


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