Concorso per 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
| REGIONE | LAZIO |
| PROVINCIA | ROMA |
| COMUNE | ROMA |
| PUBBLICAZIONE |     31-03-2017     |
| SCADENZA |     02-05-2017     Questo concorso è scaduto |
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 31-03-2017
Concorso (Scad. 2 maggio 2017)
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
703, 706, 707, 708 e 2199, comma 7-bis, nonche' l'art. 2186, che fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973 comma 2-bis e
2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635,
641, 697, 700, 703, 707 e 708);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di
programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente
a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola
domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n.
100; Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I bis,
16.7.2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale,
Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego in
Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua
tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile
distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale,
prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente
necessitano;
Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il reclutamento di
personale in possesso di particolari titoli di studio e
qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo
specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli,
per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma
quadriennale, di cui:
a. 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, in servizio;
b. 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
c. 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo
anno di eta', per il successivo impiego secondo i criteri di cui
all'art. 17:
d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai
sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti
in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni,
2. E' stabilito in 167 il numero dei vincitori dei concorsi di
cui al comma 1. da formare nelle specializzazioni in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il
successivo impiego nelle relative specialita', ai sensi dell'art. 8,
comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
3. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui all'art. 3, i candidati:
debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte,
essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
al comma1;
possono esprimere preferenza per la formazione e l'impiego
specialistici di cui al comma 2. Essendo ad essa correlati specifici
criteri di selezione e profili d'impiego, l'esercizio di tale
facolta' non e' consentito ai partecipanti al concorso di cui al
comma 1, let. d. e produce effetti irretrattabili e vincolanti ai
fini della designazione dei vincitori di concorso da avviare ai
percorsi formativi e d'impiego di cui al comma 2, la cui selezione
sara' operata con le modalita' indicate agli articoli 13 e 16.
4. Il numero dei posti di cui al comma 1 potra' essere
incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2017.
In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) possono
partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 7 mesi
continuativi ovvero in rafferma annuale, che:
non abbiano presentato nell'anno 2017 domanda di partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
2. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) possono
partecipare i cittadini italiani che siano:
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma;
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
che non abbiano presentato nell'anno 2017 domanda di partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare;
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma,
che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
3. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) possono
partecipare i cittadini italiani che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3 abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano
gia' prestato servizio militare, il limite massimo d'eta' e' elevato
a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
4. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio
militare, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni.
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai
successivi commi 5 e 6.
5. Ai concorsi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono partecipare
coloro che:
a. godano dei diritti civili e politici;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta';
c. siano in possesso del diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado;
d. abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
e. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata:
al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;
al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
7. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Domanda di partecipazione. Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione
fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere
una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente
identificato:
a. casella di posta elettronica certificata intestata al
concorrente;
b. carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c. firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale
(intestato al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso.
3. I candidati che si trovano all'estero e che non hanno la
possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.
Il predetto Centro provvedera' ad inviare direttamente
all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione
al concorso all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto
modulo, una volta compilato, dovra' essere scannerizzato ed inviato a
mezzo e-mail al predetto indirizzo, unitamente ad una copia del
documento di riconoscimento in corso di validita'.
4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3, le domande di
partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi
mezzo diverso da quelli sopraindicati, non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale. Per i militari in servizio non e' ammessa la
presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di
appartenenza.
5. I concorrenti minorenni:
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione,
dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2,
identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle
domande tramite una casella di posta elettronica certificata
standard, oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE
(carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi),
oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a
uno dei genitori esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale
dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario di
un minore, redatto su modello conforme all'allegato «A» al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente
la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la
fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di
fotografia, in corso di validita'.
6. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di
presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
c. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d. il proprio stato civile;
e. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente
che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica /
carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica
qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e'
preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica
certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito
indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
f. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di
prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di
pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo
incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
g. il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
h. l'aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
i. la prestazione del proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
j. se partecipante ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, let.
a. e b.:
1) la propria posizione giuridica, specificando:
la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma
annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione della prescritta
ferma;
la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove si
presta o si e' prestato servizio,
se militare in servizio, l'ulteriore requisito di non aver
presentato, nell'anno 2017, domanda di partecipazione ad altri
concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare;
2) i titoli militari posseduti di cui all'allegato «B», ai
fini indicati alla let. b. dell'art. 12;
k. ai fini indicati alla let. b. dell'art. 12, l'eventuale
possesso di:
titoli di studio e professionali di cui agli allegati «C» o
«D», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
let. d.), derivante da una delle condizioni specificate negli
allegati «E» e «F»;
l. se partecipante al concorso di cui all'art. 1, comma 1, let.
d), il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni;
m. l'eventuale preferenza, ai sensi e per gli effetti dei commi
2. e 3. dell'art. 1, per la formazione e per l'impiego nelle
specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, alla cui espressione e' correlato, ai
fini indicati alla let b. dell'art. 12, il riconoscimento degli
specifici titoli di cui all'allegato «G»;
7. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra'
essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
8. La documentazione dei titoli di studio o di preferenza
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso ed in essa dichiarati non
dovra' essere allegata in sede di inoltro della domanda stessa con le
procedure di cui al comma 2, bensi' consegnata, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di
cui all'art. 9.
9. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro
presentazione on line, le domande di partecipazione non potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
10. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno
consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze di cui
all'art. 4.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in
possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le
stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro
documentale (ex distretto militare/Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale
dell'Aeronautica di appartenenza).
Art. 4
Istruttoria delle domande. Volontari in ferma prefissata in servizio
ed in congedo
1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato «H», che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo,
all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di
efficienza fisica presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno
consegnare copia del suddetto estratto della documentazione di
servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex
distretto militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I volontari
in ferma prefissata in congedo che non riescano ad ottenere per
comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la
dichiarazione in allegato «I». La mancata presentazione di detto
estratto/dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova scritta di selezione;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica;
d. accertamenti attitudinali;
e. valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a),
quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui
all'art. 7, commi 4 e 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 e provvedera' ad assicurare i concorrenti per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.
Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate:
a. la commissione esaminatrice, preposta:
alla valutazione della prova scritta di selezione e dei
titoli;
alla verifica della conoscenza della lingua straniera nella
prova facoltativa di cui all'art. 12 e agli allegati «E» e «F»,
avvalendosi di docenti/esperti conoscitori delle lingue interessate;
alla formazione delle graduatorie di merito;
b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c. la commissione per gli accertamenti sanitari;
d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore
a colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore
a maggiore, membro;
un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova scritta di
selezione dei concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo
che intendono svolgere la prova in lingua tedesca;
uno o piu' docenti o esperti, che potranno essere diversi in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per
la prova facoltativa di lingua straniera;
un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta
da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni
di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante
potranno essere nominate piu' commissioni.
Art. 7
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di
svolgimento della prova sono riportati nell'allegato «L», che
costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca),
riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare detta
prova in lingua tedesca. La prova sara' verosimilmente svolta a
partire dal 15 maggio 2017. L'ordine di convocazione, la sede, la
data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 5 maggio
2017, mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma,
telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente
l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di
ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
2. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione difesa cui essi abbiano chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail,
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del
giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
un'istanza di nuova convocazione, allegando documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non oltre
il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra' a
mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avra'
valore anche di prova preliminare. In tal caso, il punteggio
conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova,
espresso in centesimi:
a. determinera' la formazione di distinte graduatorie, una per
ciascuna dei concorsi di cui all'art. 1. comma 1, per individuare i
concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di
cui all'art. 9, in numero pari a:
quello dei posti a concorso moltiplicato per 2,3, per i
concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
i primi 850 candidati della graduatoria formata per il
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
primi 100 candidati della graduatoria formata per il concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive
graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato
utilmente posizionato;
b. concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di
merito di cui all'art. 13.
Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al
comma 1.
5. Lo svolgimento, la correzione e la valutazione della prova
saranno regolate da apposite norme tecniche approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e, per quanto applicabili, secondo le norme previste
dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento
dell'ultima sessione della prova scritta di selezione, nel sito
internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
7. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla
pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potra'
prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata
al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di
correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 8
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e,
qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed attitudinali, all'atto
della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o altro
documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (portando al
seguito anche una fotocopia del documento), dovranno produrre i
seguenti documenti in originale o in copia:
a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b. documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli da
valutare ai sensi dell'art. 12;
c. attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma
1., lettera d.;
d. certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non
essendo ammesse nuove convocazioni;
e. certificato attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente;
f. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del
concorrente;
g. certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «M»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La
mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione
del concorrente;
h. ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I
candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato
«N». In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto
referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori;
i. referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il
concorrente ne sia gia' in possesso).
L'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato «A»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se
ancora minorenni alla data di convocazione presso il Centro) dovra'
essere consegnato all'atto della presentazione per lo svolgimento
della prova scritta di selezione. La mancata presentazione di detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne.
2. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione
per le prove di efficienza fisica, dovranno altresi' produrre
referto:
a. di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detti
referti determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse
nuove convocazioni;
b. attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine) svolto entro i cinque giorni calendariali
precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita'
indicate nell'art. 10, comma 9.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra'
essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo,
verosimilmente, a partire dal 10 luglio 2017, si svolgeranno secondo
le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato «O», che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' secondo le
ulteriori prescrizioni che saranno indicate in apposito provvedimento
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, concernenti anche
i comportamenti da tenere, a pena di esclusione, nelle ipotesi di
infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante lo
svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati dovranno:
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
produrre i documenti indicati nell'art. 8.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario e percio'
escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, ivi
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti:
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di
altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa, cui essi abbiano
chiesto di partecipare;
che - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate - non siano in possesso, alla data di convocazione, dei
certificati e referti di cui all'art. 8, commi 1, lettere e), f) e g)
e comma 2, lettera a).
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro
nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere accordata non oltre il termine
ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra' a mezzo
e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
4. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione
necessaria al conseguimento del giudizio di idoneita'. Il mancato
superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi
accertamenti sanitari e la sua esclusione dal concorso. Ai risultati
conseguiti negli esercizi obbligatori e, se sostenuti, in quelli
facoltativi, e' connessa l'attribuzione di un punteggio incrementale
fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi secondo le modalita'
indicate nel citato allegato «O», utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui all'art. 13.
Art. 10
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di
efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti
sanitari volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica
a prestare servizio in qualita' di carabiniere.
2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in
premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2,
apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS)
2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2,
apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK
ed il LASIK).
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati
dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A»
allegata al predetto decreto.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b. visita cardiologica con E.C.G.;
c. visita oculistica;
d. visita odontoiatrica;
e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f. visita psichiatrica;
g. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. In caso di positivita' disporra' sul medesimo
campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h. analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i. controllo dell'abuso sistematico di alcool.
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato
«P», che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
6. La commissione, al termine della visita collegiale, ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo» con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti:
a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b. risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
precedente comma 4;
2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso
sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura
ospedaliera militare o civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere.
La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella
ginnica (pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto 10 delle avvertenze
riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita'
al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno
2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le
candidate che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente
convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per
essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di
cui al presente articolo, i
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