Quiz e Concorsi
  • Ultimi CONCORSI
  • Mappa Concorsi Attivi
  • Ultimi QUIZ
  • QUIZ per argomenti
  • QUIZ Patente B
  • Medicina
    • Quiz – Esame di Stato di abilitazione 2016
    • Quiz – Esame di Stato di abilitazione 2015
  • Contattaci

ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – Concorso per 10 tenenti (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO | 0

Concorso per 10 tenenti (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA


REGIONE LAZIO
PROVINCIA ROMA
COMUNE ROMA
PUBBLICAZIONE     05-12-2018    
SCADENZA     04-01-2019     Questo concorso è scaduto


Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 04-12-2018


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 4 gennaio 2019)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2018

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Riordino  del  reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli  ufficiali  del  Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della  legge  31  marzo
2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  e  successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli
di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica   degli   atenei,   approvato   con   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25   novembre   2005,   recante
«Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in
giurisprudenza»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
    Vista la determinazione del comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di  processo  civile»,  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  7  ottobre
2009, n. 233, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e
lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'ordinamento
militare»; 
    Vista la determinazione del comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita'  di  adozione
del sistema SPID da parte delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95»; 
    Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare,  se  svolta,  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di dieci tenenti in servizio  permanente  effettivo  del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del  Corpo  della  Guardia  di
finanza per l'anno 2018. Dei posti disponibili: 
      a) uno e' riservato agli ufficiali  in  ferma  prefissata,  con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di  finanza.
Tale posto e' assegnato alla specialita' amministrazione; 
      b)  nove  sono  destinati  agli  altri  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali  posti  sono
ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) uno per amministrazione; 
        2) uno per telematica; 
        3) uno per infrastrutture; 
        4) due per sanita'; 
        5) uno per veterinaria; 
        6) tre per psicologia. 
    2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e  una
sola specialita' di cui al comma 1. 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e  culturali),
eventuale, cui non sara' sottoposto il candidato al posto di  cui  al
comma 1, lettera a); 
      b) una prova scritta, di cultura tecnico-professionale; 
      c) la valutazione dei titoli di merito; 
      d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e)  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali  in
servizio        permanente        effettivo         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
      f) una prova orale; 
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      h) la visita medica di incorporamento. 
    4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili. 
                               Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso per il posto di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo,
ovvero cancellati dal ruolo, che: 
      a)  alla  data  di  scadenza  del   termine   ultimo   per   la
presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso,  abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia  di  finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; 
      b) alla data del 1°  gennaio  2018,  non  abbiano  superato  il
giorno di compimento del trentasettesimo  anno  di  eta'  e,  quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1981; 
      c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
      d) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano  ottenuto
l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne'  siano  o  siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
      e) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      f) abbiano mantenuto il possesso delle  qualita'  morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria. A tal fine, il Corpo della  Guardia  di  finanza  accerta,
d'ufficio, l'irreprensibilita' del  comportamento  del  candidato  in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa  di
esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e alla data di  inizio  del  corso,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b): 
      a) i  militari  del  Corpo  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che: 
        1) alla data del 1° gennaio  2018  non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta' e,  quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1973; 
        2)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
        3) non  siano  imputati  o  condannati,  ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        4) non siano  stati  dichiarati  non  idonei  all'avanzamento
ovvero,   se   dichiarati   non   idonei   all'avanzamento,   abbiano
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita',  ovvero  non
abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        5) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        6)  non  abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        7) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        8) non siano sospesi dall'impiego o non siano in aspettativa. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e alla data di  inizio  del  corso,  pena
l'esclusione dal concorso; 
      b) i cittadini italiani che: 
        1) alla data del 1° gennaio 2018,  non  abbiano  superato  il
giorno di compimento del trentacinquesimo anno  di  eta'  e,  quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1983; 
        2) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        3)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
        4)  non  siano  imputati  o  condannati  ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della Guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e alla data di effettivo  incorporamento,
pena l'esclusione dal concorso. 
    3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2,  alla  data
di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso, tutti i candidati  devono  possedere  una
laurea specialistica o una laurea magistrale  o  titolo  equipollente
(con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree  c.d.
«triennali»  o  di  «I  livello»),  in  discipline   attinenti   alla
specialita' per la quale concorrono, tra quelli indicati in  allegato
1. 
    Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche'    riconosciuti     dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  equipollenti  a  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al presente concorso. 
    4. I concorrenti,  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo
previsto per la presentazione della domanda devono, altresi', essere: 
      a) per le specialita' «sanita'», «veterinaria» e  «psicologia»,
iscritti,  rispettivamente,  all'albo   dei   medici-chirurghi,   dei
veterinari e degli psicologi; 
      b)   per   la   specialita'   «infrastrutture»,   in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al  titolo
di studio richiesto. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
    6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), e'
espresso sulla base  dei  requisiti  fisici,  morali,  di  carattere,
intellettuali,  culturali  e  professionali,  dimostrati  durante  il
servizio prestato. L'autorita' competente  ad  esprimersi  e'  per  i
candidati  in  congedo  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   il
comandante regionale  territorialmente  competente  in  relazione  al
luogo di residenza. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata   esclusivamente   mediante   la   procedura    telematica
disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo  «concorsi.gdf.gov.it»
seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore  12,00
del trentunesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo  essersi  registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  Pubblico  di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, corredato  per  esteso  dalla  propria  firma  autografa  e
scansionato, dovra' essere caricato a  sistema,  mediante  l'apposita
funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione   fronte-retro   del
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    Il  sistema  consentira',  quindi,  di  verificarne  il  corretto
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui
al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza. 
    4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    5. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertata
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
2, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro il  termine  di
cui al comma 1. 
    6. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier generale. 
    I militari che risultano assegnati  ad  una  sezione  di  polizia
giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'Autorita'  giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Dell'avvenuto   adempimento   dovra'    essere    fornita    apposita
dichiarazione  al  reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    7. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita'  di
cui al comma 5, potranno essere modificate  esclusivamente  entro  il
termine di cui al comma 1. 
    8. Eventuali variazioni di recapito, di stato civile, di  reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente  al  termine  di  cui  al  comma 1  dovranno   essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il candidato deve dichiarare nella domanda: 
      a) la categoria di posti e la specialita' per i  quali  intende
concorrere; 
      b) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita  (i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il  grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza); 
      c)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento  postale  e  un
recapito telefonico; 
      d) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni  e  l'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata
utilizzato per la registrazione e sul quale  verranno  effettuate  le
notifiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, del presente bando; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      g) di godere dei diritti civili e politici; 
      h) il  possesso  della  laurea  specialistica  o  della  laurea
magistrale o titolo equipollente richiesto, con  esclusione,  quindi,
dei diplomi universitari, delle  lauree  c.d.  «triennali»  o  di  «I
livello» (indicare  la  classe  di  laurea  e  il  titolo  di  studio
prescritto  per  la  partecipazione  alla  specialita'  cui   intende
concorrere), l'universita' presso cui e'  stato  conseguito,  con  il
relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito,  la
data di conseguimento e il voto; 
      i) di  essere  iscritto,  se  concorrente  per  la  specialita'
«sanita'», «veterinaria» o «psicologia» rispettivamente, all'albo dei
medici-chirurghi, dei veterinari o degli psicologi. I concorrenti per
la  specialita'  «infrastrutture»   devono   indicare   il   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al  titolo
di studio richiesto; 
      l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui e' in
forza, se personale del Corpo in servizio; 
      m) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunziato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      n) di non essere imputato, condannato, ovvero non aver ottenuto
l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      o) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
      p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      q) se militare del Corpo: 
        1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero,  se  dichiarato   non   idoneo   all'avanzamento,   di   aver
successivamente conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  che  siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
        2)  di  non  aver  rinunciato   all'avanzamento   nell'ultimo
quinquennio; 
        3)  di  non  aver  riportato  nell'ultimo  biennio   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        5) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa; 
      r) il possesso dei titoli di merito di  cui  all'allegato  9  e
l'eventuale possesso di titoli  preferenziali  di  cui  all'art.  22,
comma 4, del  bando.  Al  riguardo,  si  precisa  che  e'  onere  del
candidato consegnare o far  pervenire,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'art. 7, la documentazione o le certificazioni
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso di tali titoli; 
      s) di essere disposto, al termine del corso  di  formazione,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base  delle
esigenze dell'amministrazione. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo'  richiedere  di  sostenere  anche  una  prova   facoltativa   di
conoscenza di una lingua straniera,  scelta  tra  francese,  inglese,
spagnolo e tedesco. 
    3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a  conoscenza  delle  disposizioni  del  bando  di  concorso  e,   in
particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16  e  22,  concernenti,  tra
l'altro,  il  calendario  di  svolgimento  della  prova   preliminare
(eventualmente  prevista),  della  prova  scritta,  le  modalita'  di
notifica  dei  relativi  esiti  e  di  convocazione  per   le   prove
successive, la valutazione dei titoli  e  le  modalita'  di  notifica
della graduatoria unica di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  provvedimento  del
comandante del centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  nel
caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente  sottoscritte
pervengano con modalita' differenti da quella prevista; 
      d) pervengano all'indirizzo P.E.C.  concorsoRTLA@pec.gdf.it  in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  Ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
Istruttoria della  domanda  presentata  dai  militari  del  Corpo  in
                              servizio 
 
    1.  Nei  confronti  di  tutti   i   partecipanti,   la   relativa
documentazione  caratteristica  deve  essere  chiusa  alla  data   di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
previsto all'art. 3, comma 1. 
    2.  I  comandi  regionali,  i  comandi  equiparati   ai   comandi
regionali,  il  Quartier  generale,  il  reparto  tecnico   logistico
amministrativo degli  istituti  di  istruzione,  il  reparto  tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, il Centro navale e  il
Centro di aviazione devono, altresi', comunicare  tempestivamente  al
centro di reclutamento: 
      a) eventuali situazioni che possano comportare  la  perdita  di
uno dei prescritti  requisiti  previsti  all'art.  2,  da  parte  dei
partecipanti al concorso; 
      b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso. 
                               Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 e della valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  15,  i
comandi regionali, i comandi  equiparati  ai  comandi  regionali,  il
Quartier generale, il reparto tecnico logistico amministrativo  degli
istituti di istruzione, il reparto tecnico  logistico  amministrativo
dei reparti speciali, il Centro navale e il Centro di aviazione,  con
riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi
alla prova scritta, devono: 
      a) provvedere a redigere o a far redigere  uno  dei  prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) procedere alla  parifica  dei  relativi  D.U.M.  secondo  le
modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I  Reparto  n.
225647/102, in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della Guardia di finanza»; 
      e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del  D.U.M.  al
centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    2. Inoltre, il centro di reclutamento, per  gli  altri  candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite  i  comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    3. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al centro di
reclutamento   della   Guardia   di   finanza,   ufficio    procedure
reclutative - sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme  Gialle  n.
18, 00122 Roma/Lido di Ostia  ovvero  a  mezzo  P.E.C.  all'indirizzo
concorsoRTLA@pec.gdf.it 
      a)  se  ammessi  alla  prova  scritta,  entro  il   giorno   di
svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 
        1)  al  fine  di  eventualmente  fornire,  per  la   corretta
valutazione da parte della competente sottocommissione,  informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli di merito indicati  nella  domanda
di partecipazione; 
        2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di  cui
all'allegato 9 e  all'eventuale  documentazione  probatoria -  ovvero
alle dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti  dalla  legge -
attestante il possesso di titoli di  merito  anche  se  non  indicati
nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della stessa. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni  dettagliate
per  la  corretta  attribuzione  di  punteggio  maggiorativo   ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta. 
    Al riguardo, si specifica che: 
      1) per le  attivita'  professionali,  occorre  indicare  l'ente
presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la  durata  e
la tipologia di impiego svolto; 
      2) per gli eventuali diplomi di  specializzazione,  diploma  di
formazione in medicina generale (per la  sola  specialita'  sanita'),
dottorati      di      ricerca,      master      e      corsi      di
specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in  aggiunta
al titolo di studio richiesto,  e'  necessario  fornire  informazioni
utili all'individuazione dell'ente presso il quale tali  titoli  sono
stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto  degli
stessi; 
      b) se ammessi alla prova orale, entro  la  data  di  rispettivo
svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative
dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il  possesso,  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui
all'art. 22, comma 4. I  titoli  preferenziali  gia'  indicati  nella
domanda  di  partecipazione  saranno  comunque  valutati  qualora  il
candidato abbia ivi indicato l'amministrazione pubblica  che  dispone
della documentazione attestante il possesso del titolo preferenziale. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali  per  i
quali  la  preposta  sottocommissione  non  dispone  di  informazioni
dettagliate per la  corretta  attribuzione  della  preferenza  ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova orale. 
    4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2,  comma  6,  e'
trasmesso al centro  di  reclutamento,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica comunicate dallo stesso centro. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti  selettori,
membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei
titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui  al  comma  1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da: 
      a)  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  appartenente  o
impiegato     alla      medesima      specialita'      del      ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
      b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta
e orale. 
    3.  Per  l'effettuazione  della  prova  facoltativa   di   lingua
straniera, la sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
integrata  da  ufficiali  della  Guardia   di   finanza   qualificati
conoscitori della lingua stessa. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano  a  eccezione
degli ufficiali medici, che  nelle  sottocommissioni  per  le  visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 
    5. Le sottocommissioni possono avvalersi: 
      a) per i  lavori  di  rispettiva  competenza,  dell'ausilio  di
esperti   ovvero   di   personale   specializzato   e   tecnico.   La
sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  d),  puo'  avvalersi,
altresi',  ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
dell'ausilio di psicologi; 
      b)  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  di   personale   di
sorveglianza all'uopo individuato dal centro di reclutamento. 
                               Art. 9 
 
                 Adempimenti delle Sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  8,  prima  dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in  un  apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 8, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 10 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 11 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 12 
 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti  per  i
posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  sono  sottoposti  a
un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici
e  in  domande  dirette  ad  accertare  le   abilita'   linguistiche,
orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana a  partire  dal
14 gennaio 2019. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  convocati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario, e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova
saranno resi noti, a partire dal  7  gennaio  2019,  mediante  avviso
pubblicato sul portale attivo all'indirizzo  «concorsi.gdf.gov.it»  e
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico  e  comunicazione
interna della Guardia di  finanza,  viale  XXI  Aprile  n.  51,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    3.  La  prova  preliminare  sara'  svolta   qualora   il   numero
complessivo di domande validamente presentate, relativo  a  tutte  le
specialita' a concorso, sia  superiore  a  180.  In  ogni  caso,  non
saranno  sottoposti  alla  predetta  prova  i  concorrenti   per   le
specialita' per le quali il numero di domande validamente  presentate
non sia superiore a: 
      a) venti posti per la specialita' amministrazione; 
      b) venti posti per la specialita' telematica; 
      c) venti posti per la specialita' infrastrutture; 
      d) quaranta posti per la specialita' sanita'; 
      e) venti posti per la specialita' veterinaria; 
      f) sessanta posti per la specialita' psicologia. 
      Di tale circostanza, sara' data comunicazione con  l'avviso  di
cui al comma 2. 
    4. I concorrenti che non si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    8.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo
all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e sulla rete intranet del Corpo. 
    9. La somministrazione e la  revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 
    10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova  scritta,  di  cui  all'art.  13  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nelle prime: 
      a) venti posizioni per la specialita' amministrazione; 
      b) venti posizioni per la specialita' telematica; 
      c) venti posizioni per la specialita' infrastrutture; 
      d) quaranta posizioni per la specialita' sanita'; 
      e) venti posizioni per la specialita' veterinaria; 
      f) sessanta posizioni per la specialita' psicologia. 
    Sono inoltre ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi,  nell'ambito  dei
predetti posti, all'ultima posizione. 
    I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima  tornata  della  predetta  prova,
mediante  avviso  disponibile  sul   portale   attivo   all'indirizzo
«concorsi.gdf.gov.it»,  sulla  rete  intranet  del  Corpo  e   presso
l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione  interna
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 13 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare  di  cui
all'art. 12, se effettuata, nonche' i candidati per i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,  presso  il
centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia, alle ore 8,00 del giorno 5 febbraio
2019. 
    2. La prova scritta, della durata di sei  ore,  ad  eccezione  di
quella  per  la  specialita'  «infrastrutture»,  per  la  quale  sono
previste otto ore, consiste nello  svolgimento  di  un  elaborato  di
cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialita'
a concorso, vertente sugli argomenti richiamati nell'allegato 4  alla
presente determinazione. 
    In particolare,  ai  candidati  concorrenti  per  la  specialita'
«Infrastrutture», sara' consentito, per lo svolgimento della suddetta
prova, l'utilizzo di: 
      a) manuale dell'ingegnere e dell'architetto; 
      b) prontuario per il  calcolo  degli  elementi  strutturali  in
cemento armato e acciaio; 
      c) normativa tecnica; 
      d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre. 
    3. Eventuali variazioni della data o della  sede  di  svolgimento
della prova saranno rese note con uno degli avvisi  di  cui  all'art.
12, commi 2 e 11. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 14 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: 
      a) codici e testi  di  legge,  se  autorizzati  dalla  suddetta
sottocommissione; 
      b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei  sinonimi
e contrari. 
      Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati. 
    Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o,  comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della preposta sottocommissione. 
                               Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  8,
comma  1,  lettera  a),  procedera'  alla  valutazione   dei   titoli
attribuendo a ciascun candidato il punteggio  aggiuntivo  determinato
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9. 
    2. I titoli sono  ritenuti  validi  se  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine previsto per la presentazione della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 7. 
    3. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    4. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con l'avviso di cui all'articolo 16, comma 5, che ha valore
di  notifica,  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i   concorrenti
interessati. 
                               Art. 16 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2, dello stesso art. 8. 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il  21  marzo  2019,  con  avviso
disponibile sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it»  e
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico  e  comunicazione
interna della Guardia di  finanza,  viale  XXI  Aprile  n.  51,  Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno  rese  note
eventuali variazioni della data  di  pubblicazione  dell'esito  della
prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati  con  un  ulteriore  avviso  che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni  di
sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito  della  prova
scritta di cui al  comma  5,  per  l'effettuazione  dell'accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica   e,   se   idonei,   dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, come di seguito specificato: 
      a) 1°, 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
(con l'esclusione del sabato e della domenica); 
      b) 4°  giorno:  accertamento  dell'idoneita'  attitudinale.  Di
contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 17 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei  candidati,  e'
effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  8,  comma
1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso  il  centro
di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dalle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
comandante generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
«www.gdf.gov.it». 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della Guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo' contestualmente chiedere di essere ammesso  a  visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione per la
visita medica preliminare; 
      b) integrata da documentazione relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5)  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  da  una  struttura
privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale.  In  tale
ultimo  caso,  il  centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative -
sezione allievi ufficiali - via delle  Fiamme  Gialle  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. 
    Entro il medesimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
      3) spedita o inviata entro  il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione  o  copia,
il cui originale sia prodotto nei  termini  indicati  dal  centro  di
reclutamento. 
    In  ogni   caso,   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
secondo le modalita' e nei termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  comandante
del centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare 


[bbp-single-forum id=21165]

Precedente
ROMA
CORTE DEI CONTI – Concorso per 24 informatici (lazio) CORTE DEI CONTI
Successivo
Polizia di Stato
Quiz – 501 vice Ispettori (concorso interno)Concorso interno a 501 posti di vice ispettore della Polizia di Stato

Post correlati

  • MILANO
    AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – Concorso per 1 direttore (lombardia) AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

  • MILANO – BASIGLIO
    COMUNE DI BASIGLIO – Concorso per 1 istruttore amministrativo categoria c (lombardia) COMUNE DI BASIGLIO

  • PARMA
    UNIVERSITA’ DI PARMA – Concorso per 2 categoria d area amministativa-gestionale (emilia romagna) UNIVERSITA’ DI PARMA

  • ROMA – MONTELIBRETTI
    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA – Borse di studio per 1 borsa di studio per laureati (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

Agrigento   Alessandria   Ancona   Aosta   Arezzo   Ascoli Piceno   Asti   Avellino   Bari   Barletta Andria Trani   Belluno   Benevento   Bergamo   Biella   Bologna   Bolzano   Brescia   Brindisi   Cagliari   Caltanissetta   Campobasso   Carbonia Iglesias   Caserta   Catania   Catanzaro   Chieti   Como   Cosenza   Cremona   Crotone   Cuneo   Enna   Fermo   Ferrara   Firenze   Foggia   Forli Cesena   Frosinone   Genova   Gorizia   Grosseto   Imperia   Isernia   La Spezia   L'Aquila   Latina   Lecce   Lecco   Livorno   Lodi   Lucca   Macerata   Mantova   Massa Carrara   Matera   Messina   Milano   Modena   Monza e della Brianza   Napoli   Novara   Nuoro   Olbia Tempio   Oristano   Padova   Palermo   Parma   Pavia   Perugia   Pesaro e Urbino   Pescara   Piacenza   Pisa   Pistoia   Pordenone   Potenza   Prato   Ragusa   Ravenna   Reggio Calabria   Reggio Emilia   Rieti   Rimini   Roma   Rovigo   Salerno   Medio Campidano   Sassari   Savona   Siena   Siracusa   Sondrio   Taranto   Teramo   Terni   Torino   Ogliastra   Trapani   Trento   Treviso   Trieste   Udine   Varese   Venezia   Verbano Cusio Ossola   Vercelli   Verona   Vibo Valentia   Vicenza   Viterbo

CONCORSI NELLE REGIONI

Abruzzo   Basilicata   Calabria   Campania   Emilia Romagna   Liguria   Lombardia   Friuli Venezia Giulia   Lazio   Marche   Molise   Piemonte   Puglia   Sicilia   Sardegna   Toscana   Trentino Alto Adige   Umbria   Valle d'Aosta   Veneto
Copyright Quiz e Concorsi