Quiz e Concorsi
  • Ultimi CONCORSI
  • Mappa Concorsi Attivi
  • Ultimi QUIZ
  • QUIZ per argomenti
  • QUIZ Patente B
  • Medicina
    • Quiz – Esame di Stato di abilitazione 2016
    • Quiz – Esame di Stato di abilitazione 2015
  • Contattaci

ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – Concorso per 66 allievi ufficiali (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO | 0

Concorso per 66 allievi ufficiali (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA


REGIONE LAZIO
PROVINCIA ROMA
COMUNE ROMA
PUBBLICAZIONE     27-02-2019    
SCADENZA     15-03-2019     Questo concorso è scaduto


Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 12-02-2019


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 15 marzo 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019-2020.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                      della guardia di finanza 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Riordino  del  reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli  ufficiali  del  Corpo
della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della  legge  31  marzo
2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  concernenti  l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto ministeriale 16  settembre  2003,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Vista la determinazione del comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Viste le «Linee guida per  l'implementazione  del  nuovo  sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota  militare  -
edizione  giugno  2013  (Integrated  Pilot  Training  System  2020)»,
approvate dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a),  del
citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali  successive
a quella preliminare venga ammesso un numero  di  concorrenti  idonei
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa  selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2019/2020  un  pubblico
concorso, per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  sessantasei
allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui: 
        1) uno e' riservato ai candidati in  possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) uno e' riservato al coniuge, ai figli  superstiti,  ovvero
ai parenti in  linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) otto sono destinati al comparto aeronavale di cui: 
        1) quattro alla specializzazione «pilota militare»; 
        2) quattro alla specializzazione «comandante  di  stazione  e
unita' navale». 
    3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare consistente in  test  logico-matematici  e
culturali (eventuale per il comparto aeronavale); 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prove di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) prove orali; 
      g) prova facoltativa di una lingua straniera; 
      h) prova facoltativa di informatica; 
      i) valutazione dei titoli; 
      j)  visita  medica  di  controllo  per  i  concorrenti  per  la
specializzazione «pilota militare»; 
      k) accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i  concorrenti
per la specializzazione «pilota militare»; 
      l) visita medica di incorporamento. 
    5. Il corso di Accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
    Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al  corso  di
Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per  un  anno,  nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 
    6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
rispettive graduatorie uniche  di  merito,  il  numero  dei  posti  a
concorso, di sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'Autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. 
                               Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  ispettori,  i  sovrintendenti,  gli  appuntati   e   i
finanzieri del Corpo che: 
        1) alla data del 1° gennaio 2019,  non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del ventottesimo anno di eta' e, quindi,  siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1991; 
        2) non siano stati prosciolti, d'autorita'  o  d'ufficio,  da
precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di   polizia,   se
concorrenti per il comparto aeronavale: 
          (a) specializzazione «pilota militare», per inattitudine al
volo; 
          (b) specializzazione comandante di stazione e unita' navale
per inattitudine alla navigazione; 
        3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati  non
idonei   all'avanzamento   ovvero,   se   dichiarati    non    idonei
all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non  idoneita',  ovvero  non   abbiano   rinunciato   all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio; 
        4) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        5)  non  abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        6) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        7) non siano sospesi dall'impiego o non siano in aspettativa; 
      b) i cittadini italiani che: 
        1) abbiano, alla  data  del  1°  gennaio  2019,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del  compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire  siano  nati  nel  periodo
compreso tra il 1°  gennaio  1997  e  il  1°  gennaio  2002,  estremi
inclusi; 
        2) abbiano, se minorenni alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti,  se
concorrenti per: 
          (a) il comparto ordinario, per inattitudine al volo o  alla
navigazione; 
          (b) il comparto aeronavale: 
          (1) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
navigazione; 
          (2)  specializzazione  comandante  di  stazione  e   unita'
navale, per inattitudine al volo; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        7) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di  formazione
dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
        8) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        9) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 
    2. Tutti i candidati devono possedere,  inoltre,  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea  previsti  dalle  universita'  statali  o  legalmente
riconosciute. 
    3. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur  non  essendo  in
possesso  del  previsto  diploma  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2018/2019. 
    4. I requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e  alla  data  dell'incorporamento,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale  attivo  all'indirizzo  «concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo   le
istruzioni  del  sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00   del
trentunesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo  essersi  registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
form di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, corredato  per  esteso  dalla  propria  firma  autografa  e
scansionato, dovra' essere caricato a  sistema,  mediante  l'apposita
funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione   fronte-retro   del
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  Il  sistema
consentira', quindi, di verificarne  il  corretto  inserimento  e  di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma  1,  la
procedura di presentazione dell'istanza. 
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra': 
      a) registrarsi al  portale  indicando  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata in  uso  a  uno  dei  componenti  del  nucleo
familiare esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in  mancanza,  al
tutore; 
      b) effettuare,  al  termine  della  procedura  di  compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato  dal  sistema
che, una volta stampato, corredato per esteso dalla  firma  autografa
del candidato e, a pena di nullita', da entrambi  i  genitori  o  dal
solo genitore esercente in via esclusiva la potesta'  genitoriale,  o
in  mancanza,  dal  tutore   ai   fini   dell'assenso   a   contrarre
l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami  clinici
e  strumentali  utili  all'accertamento   dell'idoneita'   fisica   e
attitudinale,  dovra'  essere  scansionato  e  caricato  a   sistema,
mediante l'apposita  funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione
fronte-retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori. 
    Nel caso di assenso/autorizzazione di  entrambi  i  genitori,  il
candidato avra' cura di scansionare, su un  unico  file,  i  relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'. 
    Il  sistema  consentira',  quindi,  di  verificare  il   corretto
inserimento dei file  richiesti  e  di  concludere  la  procedura  di
presentazione dell'istanza. 
    5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    6. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatesi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoRN2019@pec.gdf.it entro il termine di
cui al comma 1. 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello  dovra'  essere  sottoscritto  dallo  stesso  e,  a  pena  di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai  fini
dell'assenso  a  contrarre   l'arruolamento   e   dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita'  fisica  e  attitudinale.  L'istanza   dovra'   essere
corredata, in  tal  caso,  anche  dalla  scansione  fronte/retro  del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita  la
potesta' genitoriale. 
    7. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  Reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier generale. 
    I militari che risultano assegnati  ad  una  sezione  di  Polizia
giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'Autorita'  giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Dell'avvenuto   adempimento   dovra'    essere    fornita    apposita
dichiarazione  al  Reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    8. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita'  di
cui al comma 6, potranno essere modificate  esclusivamente  entro  il
termine di cui al comma 1. 
    9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di  Reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente  al  termine  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoRN2019@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) se concorrente per i posti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso e l'istituto presso  il  quale  e'  stato
conseguito. Coloro che, pur non  essendo  in  possesso  del  previsto
diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione  delle
domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico  2018/2019   dovranno
indicare l'istituto presso il quale sara' conseguito  e  il  relativo
indirizzo; 
      h) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il Reparto cui sono in forza); 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      j) se appartenente ai ruoli ispettori,  i  sovrintendenti,  gli
appuntati e i finanzieri: 
        1) se in servizio permanente, di non essere stato  dichiarato
non  idoneo  all'avanzamento  ovvero,  se   dichiarato   non   idoneo
all'avanzamento, di aver successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita'  e  che  siano   trascorsi   almeno   cinque   anni   dalla
dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  di  non  aver  rinunciato
all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        2) di non essere stato prosciolto, d'autorita'  o  d'ufficio,
da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di  polizia,  se
concorrente per il comparto aeronavale: 
          (a) specializzazione «pilota militare», per inattitudine al
volo; 
          (b)  specializzazione  «comandante  di  stazione  e  unita'
navale», per inattitudine alla navigazione; 
        3) di non  avere  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        5) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa; 
      k) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
      l)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      m) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      n) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      o)  di  non  essere  stato  rinviato  o  espulso  da  corsi  di
formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
      p)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e/o maggiorativi  di  punteggio  tra  quelli  elencati  negli
articoli 26 e 27 del bando. Al riguardo, si precisa che e' onere  del
candidato consegnare o far  pervenire,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'art. 6,  comma  2,  la  documentazione  o  le
certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 
      q) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
      a) se concorrente per il comparto ordinario: 
        1) prova di conoscenza di una lingua  straniera  scelta  tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
        2) prova di informatica; 
        3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e prova di nuoto 25 metri stile libero; 
      b) se concorrente per il comparto aeronavale: 
        1) prova di conoscenza di una lingua  straniera  scelta  tra:
francese, spagnolo e tedesco; 
        2) prova di informatica; 
        3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e piegamenti sulle braccia. 
    3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati: 
      a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  devono
compilare la domanda di partecipazione precisando gli  estremi  e  il
livello del titolo in base al  quale  concorrono  per  tale  posto  e
indicando la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono
sostenere  la  prova  scritta  e  quelle  orali  e   facoltativa   di
informatica; 
      b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in  linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, devono compilare la domanda di  partecipazione
precisando gli estremi e l'Autorita' che ha attestato il possesso del
requisito richiesto. 
    4. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli  articoli  11,  12,  14,  26  e  27
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
preliminare e della prova scritta nonche' le  modalita'  di  notifica
dei relativi esiti e di convocazione per le  prove  successive  e  le
modalita' di notifica delle graduatorie uniche di merito. 
    5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che: 
      a) autorizza il trattamento dei dati  personali  ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come da ultimo modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 101; 
      b) in caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da  ogni
beneficio eventualmente conseguente al  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  provvedimento  del
comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto,  dal  candidato  e,  se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo  genitore  esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo/i documento/i di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste; 
      d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRN2019@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna»; 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
    b)  giurisdizionale,  al  competente   Tribunale   amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
hanno l'onere, entro la data di rispettivo svolgimento  della  stessa
di cui all'art. 15,  di  presentare  in  tale  sede  o  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  concorsoRN2019@pec.gdf.it   i   documenti   in   carta
semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso, anche  se  non  indicato  nella
domanda di partecipazione, dei requisiti che  conferiscono  i  titoli
preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio tra quelli indicati
negli articoli 26 e 27 del bando. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2018/2019  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata e ufficiale delle forze  di  completamento,  qualora
utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito  di  cui  agli
articoli 26 e  27  del  bando,  devono  far  pervenire  a  mezzo  PEC
all'indirizzo concorsoRN2019@pec.gdf.it a pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione  dell'esito  del  concorso,
domanda diretta  al  Ministero  della  difesa  con  cui  chiedono  di
rinunciare a detto status per conseguire  l'ammissione  all'Accademia
della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 
    5. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  uniche  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di  finanza,  e  da
due  docenti,  membri,  nella  materie  oggetto  di  valutazione,  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla nomina della commissione giudicatrice; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      c)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o,  a  parita'  di  grado,  comunque  con
anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno otto ufficiali della Guardia  di  finanza,  periti  selettori,
membri; 
      f) sottocommissione per la visita medica  di  controllo  per  i
concorrenti  del  comparto  aeronavale  -  specializzazione   «pilota
militare», composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un
ufficiale medico, membri; 
      g) sottocommissione per la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Per l'effettuazione delle prove orali del comparto  aeronavale
di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), la sottocommissione di cui al
comma  1,  lettera  a),  e'  integrata  da   un   docente   abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera. 
    3.  Per  l'effettuazione  delle  prove  facoltative   di   lingua
straniera e di informatica, la sottocommissione di cui  al  comma  1,
lettera a), e' integrata rispettivamente da: 
      a) docenti abilitati all'insegnamento  della  lingua  straniera
prescelta dal candidato o  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza
qualificati conoscitori della medesima lingua; 
      b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o  impiegati
nella        specialita'         telematica         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a  eccezione
degli ufficiali medici, che  possono  rivestire  anche  il  grado  di
tenente. 
    5. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orali  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 3, lettera a). 
    6. Le sottocommissioni possono avvalersi: 
      a) per i  lavori  di  rispettiva  competenza,  dell'ausilio  di
esperti   ovvero   di   personale   specializzato   e   tecnico.   La
sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  e),  puo'  avvalersi,
altresi',  ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
dell'ausilio di psicologi; 
      b)  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  di   personale   di
sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento. 
                               Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in  un  apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, su proposta del Centro  di  reclutamento,  l'esclusione  dal
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui  all'art.
2. 
    2. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto  comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 25  marzo  2019,  la
prova preliminare consistente in test logico-matematici e in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  18
marzo  2019,  mediante   avviso   pubblicato   sul   portale   attivo
all'indirizzo  «concorsi.gdf.gov.it»  e  presso  l'Ufficio   centrale
relazioni con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere la  prova  scritta  e  quelle  orali  e  facoltativa  di
informatica  in  lingua  tedesca,  possono  richiedere,  sul   posto,
l'assistenza  di  personale  qualificato  conoscitore  della   lingua
stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione  della
prova preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera a). 
    8.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo
all'indirizzo  «concorsi.gdf.gov.it»,  nella  sezione   relativa   ai
concorsi e sulla rete intranet del Corpo. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare  da  parte  dei  candidati,  saranno   rese   disponibili
informazioni utili sul citato portale. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui al all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta di cui all'art. 12, i candidati classificatisi: 
      a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta  posti
della graduatoria stilata ai soli fini della  predetta  prova.  Sono,
inoltre, ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo  stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo  posto  utile.  I
restanti candidati sono esclusi dal concorso; 
      b) per  il  comparto  aeronavale,  i  candidati  classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
        1)  centotrenta  posti  per   la   specializzazione   «pilota
militare»; 
        2) centotrenta posti per la specializzazione  «comandante  di
stazione e unita' navale». 
      Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
      La prova preliminare del comparto aeronavale non  sara'  svolta
qualora il numero  complessivo  di  domande  validamente  presentate,
relativo a tutte le specializzazioni  a  concorso,  sia  inferiore  a
duecentosessanta. Inoltre, non saranno sottoposti alla predetta prova
i concorrenti per la specializzazione  per  la  quale  il  numero  di
domande validamente presentate non sia superiore a centoquaranta. 
      Di tale circostanza, sara' data comunicazione con  l'avviso  di
cui al comma 2. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima sessione  della  predetta  prova,
mediante     avviso     sul     portale     attivo      all'indirizzo
«concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale  relazioni  con  il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00  del  giorno  8
aprile 2019, nella sede che sara'  resa  nota  con  l'avviso  di  cui
all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i concorrenti. 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    3. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art.  11,
commi 2 e 12. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 13 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a). 
                               Art. 14 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione assegna  a  ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a trenta trentesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il  giorno  9  maggio  2019,  con
avviso  sul  portale  attivo  all'indirizzo  «concorsi.gdf.gov.it»  o
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico  e  comunicazione
interna della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile  n.  51  -  Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno  rese  note
eventuali variazioni della data  di  pubblicazione  dell'esito  della
prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alle  prove  di   efficienza   fisica,   all'accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica   e   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno  successivo
a quello di cui al comma 5. Tali prove hanno il  seguente  ordine  di
svolgimento: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
solo per i candidati del comparto ordinario e per i candidati per  la
specializzazione comandante di stazione e unita' navale  idonei  alle
prove di efficienza  fisica.  I  candidati  per  la  specializzazione
«pilota militare» idonei alle  prove  di  efficienza  fisica  saranno
convocati per sostenere  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica
nelle date indicate nel predetto avviso che sara' reso noto a partire
dal giorno successivo a quello di cui al comma 5; 
      c) 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale solo per
i candidati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    I candidati non  idonei  alla  prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono: 
      a) per il comparto ordinario, nelle seguenti: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m  e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il comparto aeronavale, nelle seguenti: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana  1000  m,
nuoto 25 m stile libero; 
        2) prova facoltativa  a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Il  mancato  raggiungimento  dei  parametri  minimi  indicati,
rispettivamente, nelle tabelle in allegati 3 e 4, anche in  una  sola
delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi
l'esclusione dal concorso. 
    3. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche  di   merito,   una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
      
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
         +=====================+===========================+
         |      da 1 a 2       |           0,05            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 2,5 a 3,5     |           0,10            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 4 a 5       |           0,15            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 5,5 a 6,5     |           0,20            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 7 a 8       |           0,25            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 8,5 a 9,5     |           0,30            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 10 a 11      |           0,35            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 11,5 a 12     |           0,40            |
         +---------------------+---------------------------+
 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse in data non successiva al 3 luglio 2019 non
potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza  fisica
e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai  sensi  dell'art.
3, comma 2, del decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data  del  3  luglio  2019,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera  b)  provvede,  con  giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento - a una data posteriore a quella  prevista
dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,  comunque,  non
oltre il 3 luglio 2019 - del candidato che: 
      a) consegni o faccia pervenire entro il giorno  di  svolgimento
della  prova  idonea  certificazione  medica  attestante  postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione. Detta documentazione  puo'  essere,  in  alternativa,
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) si infortuni prima o durante  l'espletamento  di  una  delle
prove e lo faccia presente a uno dei  membri  della  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    11. I concorrenti per la specializzazione «pilota  militare»  che
hanno ottenuto il differimento di cui al comma 8  sono  ammessi,  con
riserva, a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di
cui all'art. 18, comma 2, lettera a). 
    Gli  stessi  sono  esclusi  qualora  lo   stato   di   temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 3 luglio 2019. 
    12. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative  di  efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    13. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    14. Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
               per i candidati del comparto ordinario 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122  Roma/Lido  di
Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
minis


[bbp-single-forum id=21165]

Precedente
ROMA
MINISTERO DELL’INTERNO – Concorso per 15 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELL’INTERNO
Successivo
MILANO
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E FISICI DELLA LOMBARDIA – Concorso per 1 collaboratore amministrativo contabile (lombardia) ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E FISICI DELLA LOMBARDIA

Post correlati

  • MILANO
    AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – Concorso per 1 direttore (lombardia) AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

  • MILANO – BASIGLIO
    COMUNE DI BASIGLIO – Concorso per 1 istruttore amministrativo categoria c (lombardia) COMUNE DI BASIGLIO

  • PARMA
    UNIVERSITA’ DI PARMA – Concorso per 2 categoria d area amministativa-gestionale (emilia romagna) UNIVERSITA’ DI PARMA

  • ROMA – MONTELIBRETTI
    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA – Borse di studio per 1 borsa di studio per laureati (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

Agrigento   Alessandria   Ancona   Aosta   Arezzo   Ascoli Piceno   Asti   Avellino   Bari   Barletta Andria Trani   Belluno   Benevento   Bergamo   Biella   Bologna   Bolzano   Brescia   Brindisi   Cagliari   Caltanissetta   Campobasso   Carbonia Iglesias   Caserta   Catania   Catanzaro   Chieti   Como   Cosenza   Cremona   Crotone   Cuneo   Enna   Fermo   Ferrara   Firenze   Foggia   Forli Cesena   Frosinone   Genova   Gorizia   Grosseto   Imperia   Isernia   La Spezia   L'Aquila   Latina   Lecce   Lecco   Livorno   Lodi   Lucca   Macerata   Mantova   Massa Carrara   Matera   Messina   Milano   Modena   Monza e della Brianza   Napoli   Novara   Nuoro   Olbia Tempio   Oristano   Padova   Palermo   Parma   Pavia   Perugia   Pesaro e Urbino   Pescara   Piacenza   Pisa   Pistoia   Pordenone   Potenza   Prato   Ragusa   Ravenna   Reggio Calabria   Reggio Emilia   Rieti   Rimini   Roma   Rovigo   Salerno   Medio Campidano   Sassari   Savona   Siena   Siracusa   Sondrio   Taranto   Teramo   Terni   Torino   Ogliastra   Trapani   Trento   Treviso   Trieste   Udine   Varese   Venezia   Verbano Cusio Ossola   Vercelli   Verona   Vibo Valentia   Vicenza   Viterbo

CONCORSI NELLE REGIONI

Abruzzo   Basilicata   Calabria   Campania   Emilia Romagna   Liguria   Lombardia   Friuli Venezia Giulia   Lazio   Marche   Molise   Piemonte   Puglia   Sicilia   Sardegna   Toscana   Trentino Alto Adige   Umbria   Valle d'Aosta   Veneto
Copyright Quiz e Concorsi